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Questionari per la ricerca sui consumi - 19 giugno 1997 [1161215]

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[doc. web n. 1161215]

Questionari per la ricerca sui consumi - 19 giugno 1997

Anche questa seconda prouncia del Garante scaturisce da una segnalazione di un´Associazione di consumatori, relativa ad un questionario allegato ad un quotidiano a tiratura nazionale, prima dell´entrata in vigore della legge, con il quale si intendevano raccogliere alcune informazioni di carattere personale ai fini di una ricerca sui consumi.
Il Garante ha segnalato la necessità di apportare una serie di modifiche al questionario allo scopo di renderlo conforme alle disposizioni di legge e di non tener conto alcuno dei dati raccolti dopo l´8 maggio.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Vista la segnalazione trasmessa dalla (...) il 16 maggio 1997 e la documentazione ivi allegata;

Vista la delibera di questa Autorità del 28 maggio 1997, concernente la segnalazione di modificazioni della documentazione diffusa dalla BNL S.p.A. (allegata in copia alla presente);

Rilevato che il questionario della Calyx Italia S.r.l. allegato al Corriere della sera del 7 maggio 1997 non è conforme alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in quanto:

1) nel predetto questionario l´informativa e la richiesta di consenso sono formulate e collocate tipograficamente in maniera non conforme a quanto disposto dall´art. 10 della l. n. 675/96;

2) il questionario contiene una informativa insufficiente soprattutto per quanto riguarda le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti, i soggetti ai quali potranno essere comunicati e l´ambito della loro diffusione;

3) il questionario contiene, tra l´altro, richieste di informazioni riguardanti la salute degli interessati (v. ad es. la domanda n. 98), per le quali è necessario ai sensi dell´art. 22, co. 1, il consenso scritto dell´interessato e, al 30 novembre 1997, la preventiva autorizzazione del Garante (art. 4, co. 1, d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123), che questa Autorità si riserva di rilasciare solo dopo una attenta valutazione delle finalità per le quali le informazioni vengono raccolte. Al riguardo, si osserva che è conforme al dettato del citato art. 22 la previsione di una manifestazione di consenso alla raccolta dei dati e alla loro comunicazione che prescinde da una sottoscrizione ed è affidata unicamente alla compilazione ed invio del questionario;

4) si rileva comunque che il questionario comprende anche la richiesta di dati relativi a familiari. Di conseguenza, nel questionario devono essere predisposti degli spazi per la raccolta del consenso attraverso la sottoscrizione di tutti gli interessati. Lo stesso principio vale per le dichiarazioni di dissenso;

Rilevato che il questionario e la lettera esplicativa risultano diffusi in epoca antecedente all´8 maggio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 675/96, per cui, ferma restando la violazione, non deve farsi luogo all´irrogazione della sanzione amministrativa di cui all´art. 39, co. 2, della medesima legge;

Considerato che la Calyx richiede ai soggetti interessati di compilare e restituire il questionario entro 15 giorni dalla sua diffusione, per cui la raccolta e il successivo trattamento dei dati in questione debbono essere conformi alle disposizioni della legge n. 675/96;

SEGNALA:

alla Calyx Italia S.r.l. la necessità di apportare le opportune modificazioni alla documentazione sopra descritta, al fine di renderla conforme a quanto rilevato in premessa, e non tener conto dei questionari compilati e restituiti dopo l´8 maggio 1997. E la invita, ai sensi dell´art. 32, co. 2, della legge n. 675/96 a inviare a questa Autorità copia del materiale eventualmente modificato ai sensi del presente atto, e comunque tutte le informazioni relative al seguito dato a questa comunicazione.

Roam, 19 giugno 1997

IL GARANTE