g-docweb-display Portlet

Diffusione televisiva di notizie relative all'assunzione della qualità di indagato - 4 dicembre 1997 [1161644]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1161644]

Diffusione televisiva di notizie relative all´assunzione della qualità di indagato - 4 dicembre 1997

 

DECISIONE SU RICORSO PRESENTATO AI SENSI DELL´ARTICOLO 29
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

adottata nella riunione del 4 dicembre 1997

TRA:

Ricorrente: Gino Mazzonetto, assistito dall´Avv. Alberto Cartia presso lo stesso elettivamente domiciliato in Padova n. 6

E

Titolare: Società TeleVenezia s.r.l.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

OSSERVA:

il ricorrente lamenta la circostanza che in data 24 aprile 1997 l´emittente televisiva "Società TeleVenezia S.r.l." ha diffuso la notizia relativa ad un´indagine giudiziaria che la Procura della Repubblica di Venezia avrebbe avviato a carico del ricorrente medesimo e di altri soggetti, per reati di usura. A giudizio del ricorrente, la notizia risulterebbe erronea e pregiudizievole, anche perché diffusa in violazione degli articoli 20 e 25 della legge n. 675/1996 anche in relazione al segreto investigativo;

il ricorrente chiede che il Garante, previo accertamento delle violazioni dedotte, applichi le sanzioni previste dalla legge n. 675/1996 e condanni la Società TeleVenezia S.r.l. al risarcimento del danno.

Così individuato l´oggetto del ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile.

La diffusione della notizia è avvenuta il 24 aprile 1997 e cioè, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, prima della data di entrata in vigore della legge n. 675/1996, la quale, in virtù del relativo art. 45, è in applicazione dall´8 maggio 1997. La legge n. 675 è entrata in vigore il 9 gennaio 1997 per la sola parte che riguarda la nomina del Garante e i trattamenti effettuati ai sensi della Convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen.

Il ricorrente ha fatto riferimento ad analoghe diffusioni di notizie che sarebbero intervenute nei giorni successivi al 24 aprile 1997 ad opera di altre emittenti radiotelevisive, ma non ha fornito alcuna puntuale indicazione che permetta di far risalire i fatti ad epoca successiva al 7 maggio 1997.

Il ricorso non può essere pertanto esaminato, in quanto le principali norme a cui esso fa riferimento (artt. 20 e 25 legge n. 675/1996) non erano in vigore all´epoca dei fatti dedotti.

Alla data del 24 aprile 1997, non erano parimenti in applicazione la disposizioni (art. 9, comma 1, lett. a) legge n. 675) che ha permesso a questa Autorità di poter accertare, con la segnalazione del 2 luglio 1997 citata dal ricorrente, che la diffusione attraverso i mezzi di informazione della notizia di un invito a comparire in violazione dell´art. 329, comma 1, del codice di procedura penale, costituisce violazione delle norme a tutela della riservatezza e in particolare del citato art. 9 della legge n. 675.

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica il diritto del ricorrente di esercitare il diritto di accesso presso i soggetti che detengono informazioni che lo riguardano, anche quando tali informazioni siano riportate su supporti audiovisivi (art. 13 legge n. 675/1996), nonché il diritto di chiedere la rettifica dei dati erronei e di far accertare dal giudice ordinario l´eventuale falsità delle notizie diffuse.

Tutto ciò premesso, il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

IL PRESIDENTE