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Attività extramuraria. Le Asl possono effettuare ispezioni sull'incompatibilità - 06 dicembre 1999

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Attività extramuraria. Le Asl possono effettuare ispezioni sull´incompatibilità

Le Asl possono svolgere ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità da parte di medici, odontoiatri, veterinari e psicologi che esercitano la libera professione presso cliniche e studi privati.

Lo ha confermato il Garante in risposta alla segnalazione di una Asl che aveva rappresentato il timore che i titolari di studi medici privati si potessero opporre ai controlli adducendo una violazione della privacy.

Il Garante ha osservato che il connesso trattamento dei dati personali è, in generale, legittimo poiché rientra tra quelli che le aziende possono svolgere per esercitare le funzioni istituzionali ad esse attribuite dalla legge o dai regolamenti.

Il decreto del Ministero della sanità del 31 luglio 1997, emanato in attuazione della legge finanziaria n. 662 del 1996, attribuisce, infatti, alle aziende sanitarie locali compiti in materia di accertamento dell´osservanza  delle disposizioni in materia di incompatibilità nell´esercizio dell´attività medica, anche mediante accertamenti presso studi medici privati, convenzionati o non convenzionati.

Il decreto del Ministero della sanità, inoltre, nel richiamare la funzione ispettiva descritta, prevede espressamente che le istituzioni private "sono tenute a fornire, su richiesta della U.S.L., tutte le informazioni utili all´accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità".
Nell´ipotesi che le ispezioni riguardino anche dati sensibili, l´Autorità ha ricordato che il trattamento dei dati sensibili è consentito ad una pubblica amministrazione solo se previsto da una espressa norma di legge che individui la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, le operazioni eseguibili e i tipi di dati trattabili. In questo ambito, peraltro, il recente decreto legislativo n. 135 del 1999 ha previsto tra le finalità di rilevante interesse pubblico, che legittimano l´accesso della pubblica amministrazione a dati sensibili, anche le attività dirette alla gestione dei rapporti di lavoro e le attività ispettive e di controllo sul buon andamento dell´attività amministrativa, demandando ad eventuali regolamenti la specificazione dei tipi di dati e di operazioni che siano strettamente necessarie.

Roma, 06 dicembre 1999