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Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e...

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[doc. web n. 1212464]

Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell´Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) - 30 novembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema tipo di regolamento, presentata dall´Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) in data 9 novembre 2005 (prot. n. 555353), come integrata in data 25 novembre 2005 (prot. 555374);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L´Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo istituto.

L´Isvap, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, l´Isvap è tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento, che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Isvap, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall´Isvap per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli