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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1217560]

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[doc. web n. 1217560]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali avanzate con note datate 21 aprile e 20 luglio 2005 con le quali Gaetano Manti, avendo appreso (nell´ambito dell´istruttoria relativa ad un altro ricorso) che F.I.S.E.-Federazione italiana sport equestri aveva comunicato dati personali che lo riguardano alla società editrice della rivista "Cavallo&Natura", ha chiesto alla medesima Federazione di confermare l´esistenza di dati che lo riguardano e di farne conoscere l´origine, nonché le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che, con le medesime istanze, l´interessato si è opposto alla comunicazione dei dati a terzi chiedendone altresì la cancellazione;

VISTA la nota datata 28 luglio 2005 con la quale F.I.S.E.-Federazione italiana sport equestri ha comunicato all´interessato (tesserato presso la Federazione in quanto proprietario di cavalli) che i suoi dati anagrafici sono stati forniti "volontariamente e direttamente" dallo stesso all´atto del tesseramento e di non poterli cancellare, dovendo essere conservati "per motivi di operatività sportiva e di archivio"; rilevato che la Federazione ha sostenuto che la rivista "Cavallo & Natura" "rappresenta l´house organ della Federazione", non sarebbe in commercio e verrebbe inviata "solo ad una parte privilegiata dei tesserati F.I.S.E" non per scopi promozionali, bensì per fornire informazioni sulle attività della Federazione;

RILEVATO che in tale lettera la resistente aveva comunicato all´interessato di aver comunque "dato incarico di cancellare ed escludere il sig. Manti tra i tesserati che beneficiavano del detto invio";

VISTO il ricorso presentato in data 29 settembre 2005 dall´interessato, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Rancati presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di F.I.S.E.- Federazione italiana sport equestri; rilevato che il ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste rilevando, tra l´altro, che la rivista in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, è un periodico regolarmente in commercio che "vende copie in abbonamento e spazi pubblicitari";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; vista la successiva nota del 14 novembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 2 novembre 2005 con la quale la resistente, nel richiamare la precedente nota del 28 luglio 2005 e nel confermare l´esistenza di dati relativi all´interessato, ha ribadito di non poter cancellare i dati del ricorrente (a meno che quest´ultimo intenda revocare il tesseramento), confermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver comunque dato già incarico di escludere il nominativo del ricorrente dalla lista dei tesserati che beneficiano dell´invio della rivista; rilevato che la resistente ha fornito ulteriori indicazioni in ordine all´origine dei dati, alle finalità e alle modalità del trattamento;

RILEVATO che il ricorso deve essere accolto in ordine alle richieste di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato dalla Federazione ai sensi dell´art. 29 del Codice, non avendo la resistente fornito alcun riscontro in merito; ritenuto che deve essere pertanto ordinato alla Federazione di corrispondere a tali richieste comunicando le relative informazioni al ricorrente entro il 31 gennaio 2006, dando comunicazione anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei dati connessi all´adesione dell´interessato alla Federazione italiana sport equestri deve essere dichiarata infondata in quanto gli stessi non risultano trattati in violazione di legge e possono essere conservati per scopi inerenti alla "operatività sportiva per la partecipazione alle attività federali, archivio, assicurativi e sicurezza", nei limiti fissati dalle disposizioni statutarie e regolamentari;

RITENUTO infine di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali, di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché in ordine all´opposizione al trattamento dei dati finalizzati all´invio della rivista in questione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice, ordinando alla resistente di corrispondere alle medesime richieste nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi all´iscrizione del ricorrente alla Federazione italiana sport equestri;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli