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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1218222]

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[doc. web n. 1218222]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) datata 7 luglio 2005 con la quale Alba Antinori (tramite il proprio procuratore generale Italo Antinori) aveva chiesto ad Unicredit Banca S.p.A. di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano relativi ai propri investimenti finanziari, con specifico riferimento "al prodotto Europlus Fund" e ad alcune operazioni di acquisto di "titoli della Rep. Argentina", con contestuale richiesta di ottenere copia "dell´estratto conto contabile dettagliato di tutte le operazioni (…) effettuate presso la (…) banca" a partire dal 1998; rilevato che l´interessata aveva anche chiesto di conoscere l´origine dei dati, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile ed i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTE le note datate 7 e 26 luglio 2005 con le quali la banca aveva fornito all´interessata alcuni documenti relativi agli investimenti finanziari effettuati dalla stessa ed un "documento di sintesi" dei rapporti bancari e finanziari intercorsi, informandola di essere disponibile a fornire copia degli estratti conto richiesti dietro pagamento della somma prevista "dalla (…) normativa vigente"; rilevato che la banca aveva fornito, altresì, indicazioni in ordine alle restanti richieste formulate dall´interessata con l´istanza ex art. 7;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 settembre 2005 con il quale la ricorrente, rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Morroni, ha ribadito solo la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi ad ogni operazione bancaria e finanziaria effettuata dalla stessa presso la citata banca a partire dal 1998, con contestuale richiesta di copia degli estratti conto a partire da quella data e di tutta la documentazione attinente alle operazioni stesse; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata dalla resistente in data 21 ottobre 2005 con la quale la banca, nel precisare di aver già fornito alla ricorrente, con nota del 7 luglio 2005, "copia di tutta la documentazione richiesta relativa alla sottoscrizione di investimenti effettuati" dalla stessa, ha dichiarato che, nel gennaio 2005, il direttore della competente agenzia della banca avrebbe fornito alla ricorrente "un documento dallo stesso appositamente redatto (…) dei più significativi movimenti/investimenti" effettuati dalla ricorrente a partire dal 1998"; rilevato che la banca resistente ha evidenziato "la genericità " della richiesta di accesso ai dati formulata dalla ricorrente che, avendo ad oggetto "tutte le operazioni effettuate a valere sui numerosi rapporti bancari intrattenuti" dalla stessa, rendeva impossibile evadere la richiesta stessa "nei tempi indicati dalla normativa sulla protezione dei dati personali"; rilevato che la resistente, pur eccependo che, a proprio avviso, la richiesta della ricorrente sarebbe riconducibile non già all´art. 7 del Codice, ma all´art. 119 del d.lg. n. 385/1993, ha assicurato di essersi attivata per reperire la documentazione richiesta;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 26 ottobre 2005 (e la successiva comunicazione pervenuta il 15 dicembre 2005) con la quale la ricorrente ha ritenuto non pienamente soddisfacente il riscontro ottenuto;

VISTA la nota del 10 novembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 2 dicembre 2005 con la quale la banca ha fornito copia del documento consegnato alla ricorrente dal direttore della competente agenzia della banca nel gennaio 2005, documento che, ad avviso della resistente, può essere ritenuto, in relazione ai rapporti intercorsi con la ricorrente, un "documento esaustivo e intelligibile"; rilevato che la resistente ha altresì dichiarato che la ricorrente, "a fronte della richiesta di informazioni ex art. 28 della delibera Consob nr. 11522/1998, non abbia ritenuto di fornire alcuna indicazione in ordine alla propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari né sulla propria situazione finanziaria"; rilevato, infine, che alla ricorrente "risulta (…) attribuita una propensione al rischio bassa e, quale obiettivo di investimento, un obiettivo in prevalenza di rivalutabilità del portafoglio con rischio di oscillazione dei corsi";

VISTO che, nella medesima nota del 2 dicembre 2005, la resistente ha dichiarato che sono già stati resi disponibili, presso la filiale di Ancona Est della banca, le copie di tutti gli estratti conto rinvenuti da quest´ultima, contenenti ulteriori informazioni relative ai rapporti intercorsi con l´interessata;

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza che può essere presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali della ricorrente relativi ai rapporti bancari in questione, essendo in questa sede inammissibile l´esame di una richiesta di documentazione ai sensi del predetto art. 119 del d. lg. n. 385/1993;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al contrario di estrapolare (come già avvenuto, in riferimento ad una parte delle informazioni richieste, con il "documento di sintesi" consegnato all´interessata prima della proposizione del ricorso) dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, solo quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta della ricorrente di accedere ai dati personali che la riguardano;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli