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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1219054]

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[doc. web n. 1219054]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da XY nei confronti del Comune di HK con il quale la ricorrente, dipendente del comune medesimo, nel contestare la liceità del trattamento dei dati che la riguardano effettuato nell´ambito di due procedimenti disciplinari ed, in particolare, nel sostenere che sarebbe illecita la comunicazione di dati a soggetti che, pur non appartenendo all´amministrazione comunale farebbero parte dell´Ufficio per i procedimenti disciplinari, ha chiesto –come con precedente istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice– il blocco dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 9 novembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 7 ottobre 2005 con la quale il comune resistente ha sostenuto che il trattamento dei dati effettuato in relazione ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti della ricorrente è lecito ed ha precisato, in particolare, che in ordine alla composizione dell´Ufficio per i procedimenti disciplinari "sussiste l´autonomia regolamentare del Comune che ha provveduto con deliberazione giuntale a nominarlo formalmente, attribuendogli le prerogative contemplate" dal d.lg. n. 165/2001 e dal pertinente contratto collettivo nazionale;

VISTE le note pervenute in data 11 ottobre e 9 dicembre 2005 con le quali la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, sostenendo che i dati che la riguardano sarebbero stati oggetto di comunicazione illecita all´interno dell´ente; rilevato che con le medesime note la ricorrente ha lamentato anche le modalità e i tempi dei citati procedimenti disciplinari, nonché l´assenza di adeguate misure di sicurezza;

VISTA la memoria pervenuta il 1° dicembre 2005 con la quale il comune resistente (in ordine alle modalità utilizzate per le comunicazioni all´interessata) ha sostenuto di aver notificato alla ricorrente diversi avvisi di convocazione dell´Ufficio per i procedimenti disciplinari attraverso il messo comunale solo dopo che precedenti invii postali erano stati rifiutati; rilevato che il comune ha altresì inviato al Garante copia delle deliberazioni con le quali è stata disciplinata la composizione dell´Ufficio predetto;

RILEVATO di dover dichiarare infondata le richieste di blocco dei dati e di attestazione, in considerazione del fatto che, con riferimento ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti della ricorrente dal competente ufficio designato ai sensi dell´art. 55 del d.lg. n. 165/2001, dalla documentazione in atti non si desumono allo stato operazioni di trattamento dei dati all´interessata effettuate in violazione di legge e tali, quindi, da comportare la sospensione anche temporanea delle stesse, come invece richiesto dalla ricorrente;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di blocco dei dati e della relativa attestazione;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli