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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1225919]

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[doc. web n. 1225919]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 settembre 2005, presentato da Anna Foresio, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Elitel s.r.l. con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione al proprio numero di utenza telefonica fissa di comunicazioni non sollecitate volte a proporre servizi di telefonia della società (e tra esse, una comunicazione effettuata mediante messaggio pubblicitario preregistrato), ha riproposto le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice al fine di ottenere la conferma dell´esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che l´interessata si è anche opposta al trattamento dei dati a fini commerciali e promozionali;

RILEVATO che con il ricorso la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata e la nota del 26 ottobre 2005 con la quale quest´Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta il 4 ottobre con le quali la società resistente, nel sottolineare di aver fornito già riscontro all´interessata a seguito dell´istanza presentata ex artt. 7 e 8 del Codice, ha dichiarato di non detenere dati personali che la riguardano e che il numero di utenza telefonica della stessa "non risulta essere stato contattato da alcuno dei partners commerciali di Elitel";

VISTA la memoria inviata dalla ricorrente l´11 ottobre 2005 con la quale la stessa ha contestato tale riscontro, dichiarando di aver ricevuto, anche in data successiva al ricorso, due chiamate (una delle quali preregistrata e proveniente dal numero "0018668493243") volte a pubblicizzare i servizi resi dalla società resistente;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 21 novembre 2005 da Elitel S.r.l. con la quale la stessa ha ribadito di non detenere dati personali dell´interessata e, in merito alle chiamate che la ricorrente avrebbe ricevuto dal numero di telefono indicato, ha dichiarato di aver "esperito verifiche in merito presso gli uffici che gestiscono la rete vendita esterna per giungere alla conclusione che tale numerazione internazionale non risulta in alcun modo in uso" presso la società medesima;

RILEVATO che dagli atti non emergono idonei elementi che comprovino la fondatezza del ricorso avendo anche la resistente fornito un riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice già prima della presentazione del ricorso, dichiarando di non detenere dati personali che la riguardano: attestazione ribadita nel corso del procedimento e della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

a) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli