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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1225938]

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[doc. web n. 1225938]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 agosto 2005, presentato da Ester Ventura, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Altroconsumo edizioni s.r.l., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (relativa all´abbonamento alla rivista "Altroconsumo"), ha ribadito le proprie richieste, previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che con il medesimo ricorso la ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, si è altresì opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 13 ottobre 2005, con la quale la resistente ha confermato l´esistenza di dati personali dell´interessata, comunicandoli in forma intelligibile unitamente alla loro origine ed agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, e sostenendo di non aver potuto fornire precedentemente all´interessata una risposta esauriente a causa del mancato inoltro- che era stato sollecitato- di una copia del tagliando promozionale in questione;

VISTE le note del 5 e del 25 ottobre 2005 con le quali la ricorrente, nell´inviare copia del fax con il quale aveva inoltrato al titolare del trattamento la necessaria documentazione, ha ribadito le proprie richieste lamentando, in particolare, l´incompletezza dei riscontri relativi alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché alla predetta opposizione;

VISTA la nota del 3 novembre 2005 con la quale quest´Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 22 novembre 2005, con la quale la resistente ha completato il riscontro alle richieste dell´interessata, precisando meglio le finalità e le modalità del trattamento, dichiarando di aver cancellato i dati e attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "gli stessi non potranno più essere trattati per alcuna sua attività ";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Altroconsumo edizioni s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli