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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1225945]

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[doc. web n. 1225945]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 30 luglio 2005 inviata da Luigi Zuccherino a Bipielle Ducato S.p.A. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio domicilio (unitamente a documenti relativi ad un contratto di finanziamento) di una pubblicazione promozionale concernente i servizi finanziari offerti dalla società, chiedeva conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato confermava, altresì, la sua opposizione al trattamento dei dati a fini pubblicitari (che sarebbe stata manifestata già al momento della sottoscrizione del contratto), sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 agosto 2005, con il quale l´interessato, non avendo ottenuto alcun riscontro dalla citata società all´istanza ex artt. 7 e 8, ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 3 ottobre 2005, con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente sostenendo, tra l´altro, di aver già comunicato all´interessato (con missiva del 31 agosto 2005), l´assenza di dati che lo riguardano nell´archivio utilizzato per finalità commerciali e di marketing;

RILEVATO che con la medesima nota la resistente ha anche sostenuto di avere "in corso verifiche tecniche per accertare e confermare l´accaduto al fine di individuare l´eventuale anomalia che possa aver determinato" l´invio non richiesto di materiale pubblicitario;

VISTE le note pervenute a questa Autorità il 6 ottobre 2005 ed il 7 novembre 2005, con le quali il ricorrente, nel sostenere di non aver mai ricevuto la nota del 31 agosto 2005, si è dichiarato insoddisfatto dei riscontri ottenuti in ordine alla lamentata ricezione di materiale pubblicitario dal momento che aveva espressamente negato, in sede di sottoscrizione di un contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei dati per tale finalità;

VISTA la nota del 17 ottobre 2005 con cui l´Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 2 novembre ed il 7 dicembre 2005, con le quali la società resistente ha ribadito (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver inibito il futuro invio di materiale pubblicitario all´interessato, precisando che "per un disguido tecnico difficile da individuare" l´inibizione all´invio di materiale pubblicitario non ha "operato nei confronti del Sig. Zuccherino, nel momento della selezione automatica del materiale allo stesso destinato";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo fornito il titolare del trattamento nel corso del procedimento un sufficiente riscontro a tutte le richieste formulate dall´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Bipielle Ducato S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli