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Provvedimento del 12 gennaio 2006 [1231434]

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 [doc. web n. 1231434]

Provvedimento del 12 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 4 ottobre 2005 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Gabriele Messina, presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti del Comune di Sassuolo, con il quale il ricorrente -che ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (T.a.r.) per l´Emilia Romagna (sede di Bologna) un´ordinanza di sgombero per inagibilità di un immobile in cui è posto un appartamento di sua proprietà- contesta il deposito, nell´ambito del procedimento giudiziario, di dati relativi a proprietà a lui intestate, contenuti in alcune visure catastali che il ricorrente ritiene essere state illecitamente utilizzate dal comune in quanto acquisibili dallo stesso esclusivamente per la diversa finalità della "gestione dei tributi";

RILEVATO che con il ricorso al Garante il ricorrente, nel dichiarare di non aver ricevuto riscontro alla precedente istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale aveva sollecitato il blocco dei dati personali contenuti nelle citate visure catastali, nonché l´attestazione che tale operazione venisse portata a conoscenza del citato T.a.r. di Bologna, ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste ed ha chiesto il risarcimento dei danni, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 20 ottobre 2005 con la quale l´ente resistente ha sostenuto di aver dato riscontro all´istanza ex art. 7 formulata dal ricorrente con una nota del 20 settembre 2005 –ricevuta, però, da quest´ultimo in data 6 ottobre 2005- nella quale il comune aveva precisato che i dati contenuti nelle visure catastali in questione (relativi ai beni immobili di cui il ricorrente è intestatario) sono pubblici in quanto acquisiti presso i registri immobiliari tenuti presso gli uffici della competente Agenzia del territorio, e che gli stessi sono stati trattati "per far valere e difendere le proprie posizioni giuridiche" esclusivamente nell´ambito del predetto procedimento dinanzi al T.a.r.;

VISTA la memoria fatta pervenire dal ricorrente in data 7 novembre 2005 con la quale lo stesso, dichiarando di "non (…) essere debitore (…) nei confronti del Comune di Sassuolo" e rilevando che le visure catastali sarebbero state acquisite dal Comune direttamente presso l´Agenzia del territorio attraverso un sistema telematico (denominato "Sister") a suo avviso utilizzabile "esclusivamente per il servizio tributi", ha ribadito che i dati nelle stesse contenute non potevano essere legittimamente trattati dal comune, senza il proprio consenso, per una finalità diversa;

VISTA la nota del 22 novembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata il 12 dicembre 2005 con la quale il Comune di Sassuolo, nel ricostruire la vicenda, ha precisato che nel ricorso al T.a.r. di Bologna presentato dal ricorrente avverso l´ordinanza di sgombero -e nella connessa domanda di provvedimento cautelare di sospensione dell´esecuzione della stessa-, al fine di provare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente medesimo, era stata riportata una dichiarazione della moglie dello stesso relativa allo stato di disagio psicologico in cui si sarebbe trovato il coniuge "nell´idea di aver perso tutti i risparmi della vita investendoli nell´appartamento" oggetto di sgombero; rilevato che, al solo fine di contestare la verità delle affermazioni della controparte ed esercitando pertanto il proprio diritto di difesa, il comune resistente ha prodotto le visure catastali in questione per dimostrare che il ricorrente e la moglie, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto, sono in realtà proprietari di altre unità immobiliari;

VISTO che, nella medesima memoria, il resistente ha sostenuto di aver acquisito i dati del ricorrente attraverso il sistema "Sister" in conformità con la convenzione stipulata con l´amministrazione finanziaria (come riconosciuto dall´Agenzia del territorio con nota del 17 novembre 2005, allegata in atti) e che i dati sono stati trattati nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza per difendersi in giudizio; rilevato che il resistente ha precisato che i dati del ricorrente non sono stati oggetto di alcuna diffusione, posto che le visure catastali sono state prodotte esclusivamente in allegato al controricorso depositato presso la segreteria del T.a.r. di Bologna e che "la consultazione e l´estrazione di copia di atti e documenti inseriti in suddetto fascicolo spetta unicamente alle parti del processo e/o ai loro procuratori";

CONSIDERATO che il comune resistente ha raccolto i dati personali riferiti al ricorrente da pubblici registri (gli archivi catastali), fonti pubbliche accessibili a chiunque, e che la loro acquisizione non risulta avvenuta in violazione della convenzione sottoscritta con l´amministrazione finanziaria; rilevato in particolare che il comune, pur avendo indicato in tale convenzione il suo servizio tributi, non ha accettato o prospettato un vincolo di utilizzazione dei dati solo per finalità tributarie; rilevato che la convenzione (art. 2) si limita solo ad impegnare il comune a non utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali (come risulta, peraltro, dalla citata dichiarazione dell´Agenzia del territorio agli atti del procedimento);

RITENUTO che il ricorso non risulta, allo stato degli atti, fondato per ciò che concerne la richiesta di blocco dei dati e della relativa attestazione, in quanto il loro trattamento risulta dagli atti effettuato dal comune resistente in modo lecito per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (art. 18 del Codice) e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 11 del Codice, al solo fine di contestare la domanda della controparte anche attraverso la ricostruzione del complesso delle proprietà immobiliari del ricorrente medesimo;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta che deve essere proposta, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di blocco dei dati e alla relativa attestazione;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli