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Provvedimento del 26 gennaio 2006 [1242424]

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[doc. web n. 1242424]

Provvedimento del 26 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato da Duilio Benedetti in data 18 ottobre 2005, rappresentato e difeso dall´avv. Severo Ottaviani, nei confronti di Unicredit Xelion Banca S.p.A. con il quale il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano comunicati alla Centrale dei rischi presso la Banca d´Italia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; vista la successiva nota del 7 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 21 novembre 2005 con la quale la resistente ha precisato che i dati relativi al ricorrente sono detenuti nei propri archivi, essendo Unicredit Xelion Banca S.p.A. subentrata "senza soluzione di continuità nel rapporto giuridico (…)" di conto corrente e deposito titoli instaurato a suo tempo dall´interessato con Onbanca, nel frattempo integrata nel Gruppo Unicredito italiano; rilevato che la resistente ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che, avendo Onbanca in data 27 dicembre 2001 "girato a sofferenza il saldo negativo" all´epoca presente sul conto corrente del ricorrente, il nominativo dello stesso risulta segnalato presso la predetta Centrale dei rischi;

VISTA la nota pervenuta il 19 dicembre 2005 con la quale il ricorrente ha chiesto di ottenere copia del contratto di conto corrente in questione e dei relativi estratti conto;

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente non risulta, allo stato, effettuato dalla resistente in modo illecito in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), 106 e 107 d.lg. n. 385/1993; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995, circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente deve essere dichiarata infondata;

RILEVATO che la successiva richiesta del ricorrente volta ad ottenere documenti relativi al rapporto contrattuale in questione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo stata formulata nel ricorso che contiene esclusivamente la richiesta di cancellazione dei dati; rilevato inoltre che, ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´interessato ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano detenuti dal titolare del trattamento, ma non di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, diritto che è invece diversamente disciplinato dall´art. 119 del citato testo unico;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla restante richiesta.

Roma, 26 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli