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Provvedimento del 18 gennaio 2006 [1242443]

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[doc. web n. 1242443]

Provvedimento del 18 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a Fabio Tranchitella con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo ai servizi offerti dal sito Internet "www.loveismatch.com"), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 24 novembre 2005 (nonché la successiva nota inviata via fax il 27 dicembre 2005) da Luca Bosi nei confronti di Fabio Tranchitella, con il quale l´interessato, nel lamentare il mancato riscontro alla predetta istanza, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 21 dicembre 2005, con la quale il resistente ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non essere il titolare del trattamento dei dati personali effettuato tramite il citato sito Internet (di cui risulta invece titolare una società, "come specificato peraltro all´interno dell´informativa sulla privacy pubblicata sulla prima pagina del sito") avendo egli stesso "esclusivamente proceduto alla realizzazione informatica del software utilizzato per tale sito" ed essendo "completamente estraneo alla gestione dello stesso";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice alla luce del riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli