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Provvedimento del 18 gennaio 2006 [1242542]

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[doc. web n. 1242542]

Provvedimento del 18 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) avanzata da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Marco Tardelli, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione, in data 25 settembre 2005, di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo alle iniziative promosse dal sito Internet www.musicArea.it), chiedeva conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile (nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento,  gli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati), opponendosi al trattamento dei dati e sollecitandone infine la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 ottobre 2005 con il quale il ricorrente, insoddisfatto del riscontro ottenuto alla predetta istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (avendo il titolare del trattamento riscontrato solo le richieste volte ad ottenere la conferma dell´esistenza dei dati e la loro cancellazione, nonché a conoscere le finalità del trattamento, gli estremi del responsabile e l´ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano), ha ribadito le restanti richieste ed ha chiesto, altresì, di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2005 (con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato), nonché l´ulteriore nota del 12 dicembre 2005 (con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso);

VISTA la nota fatta pervenire dal resistente via fax il 15 dicembre 2005 con la quale lo stesso ha integrato parzialmente il riscontro precedentemente fornito al ricorrente, senza però indicare esattamente l´origine dei dati di quest´ultimo (in particolare dei due indirizzi di posta elettronica), né specificare se i dati in questione siano stati comunicati a terzi;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di accogliere il ricorso in ordine alle richieste del ricorrente di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e i soggetti cui gli stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi e ritenuto pertanto di ordinare a Marco Tardelli di fornire adeguato riscontro a tali richieste, entro il 10 febbraio 2006, dando comunicazione a questa Autorità, nel medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine a tutte le altre richieste dell´interessato, avendo il resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Marco Tardelli nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Marco Tardelli di fornire adeguato riscontro alle richieste del ricorrente volte a conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati siano stati eventualmente comunicati o diffusi nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Marco Tardelli, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli