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Provvedimento del 27 gennaio 2006 [1242933]

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[doc. web n. 1242933]

Provvedimento del 27 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Rossi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

ZK;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Le parti dell´odierno ricorso sono coinvolte in un giudizio per la separazione giudiziale presso il Tribunale di Parma, nonché in un procedimento per dichiarare la nullità del matrimonio concordatario avanti il Tribunale ecclesiastico regionale emiliano.

La ricorrente, avendo scoperto di essere stata pedinata su incarico del marito, da parte di un´agenzia di investigazione, ha inoltrato al medesimo coniuge un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto (in riferimento alle informazioni personali relative ai pedinamenti in questione) di conoscere i dati personali che la riguardano, la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché di ottenere l´indicazione dei soggetti ai quali i medesimi dati possono essere comunicati, la loro cancellazione e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati.

Non avendo ricevuto idoneo riscontro, l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, ribadendo le predette richieste e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. 

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati personali che lo riguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

La vicenda in questione e il trattamento di dati personali risultante in atti riguardano una controversia che vede contrapposti due coniugi separati.

Dagli elementi prodotti in atti non emergono profili che rendano allo stato applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali in riferimento alla persona del ZK e tenendo conto delle richieste formulate.

Ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è infatti soggetto all´applicazione del citato Codice qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione. Tale circostanza non si rinviene nel caso di specie, nel quale i dati personali risultano prodotti solo in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 27 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1242933
Data
27/01/06

Tipologie

Decisione su ricorso