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Provvedimento del 2 febbraio 2006 [1246852]

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[doc. web. n. 1246852]

Provvedimento del 2 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 31 ottobre 2005, con il quale Paolo Gandolfo, nel contestare la ricezione di comunicazioni commerciali presso la propria utenza di telefonia fissa "tramite sistema automatizzato ovvero senza operatore", ha chiesto ad Elitel s.r.l. conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, ove designato, del responsabile opponendosi, altresì, al trattamento dei dati in questione per fini promozionali e sollecitandone a tal fine la cancellazione anche nei confronti dei soggetti cui tali dati fossero stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; rilevato che con nota del 13 dicembre 2005 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 novembre 2005 con la quale il ricorrente, ad integrazione del ricorso, ha comunicato di aver ricevuto un´ulteriore comunicazione commerciale dalla resistente in data 3 novembre 2005, ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota inviata il 2 dicembre 2005 con la quale la resistente ha sostenuto che né il nominativo, né il numero di utenza telefonica sulla quale il ricorrente asserisce essere avvenuto il contatto sarebbero presenti nei data base "di proprietà o in uso" alla resistente "e/o dei partners commerciali che con essa collaborano all´interno della rete di vendita"; rilevato che la resistente ha sostenuto che "il numero del Sig. Paolo Gandolfo non risulta essere stato contattato da alcuno dei partners commerciali di Elitel", la quale non avrebbe effettuato, né effettuerebbe alcun trattamento di dati personali del ricorrente;

VISTE le note datate 9 e 12 dicembre 2005 e 13 gennaio 2006 con le quali il ricorrente, ritenendo insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste;

VISTA  la nota inviata il 9 gennaio 2006 con la quale la resistente ha sostenuto di essere venuta "a conoscenza delle istanze del ricorrente solo ed esclusivamente all´atto della ricezione del ricorso" notificato dal Garante presso la propria sede operativa di Milano e di aver risposto nei tempi fissati da questa Autorità, mentre l´istanza ex art. 7 avanzata dal ricorrente sarebbe stata ricevuta presso la sede legale di Roma e non sarebbe mai pervenuta alla sede operativa di Milano; rilevato che la resistente ha comunque confermato quanto già sostenuto nella precedente nota del 2 dicembre 2005, anche alla luce di ulteriori ricerche effettuate presso le competenti funzioni aziendali; rilevato, infine, che pur non avendo rinvenuto i dati personali del ricorrente nei propri archivi, né in quelli dei propri partner commerciali, Elitel s.r.l. ha sostenuto di aver comunque adottato opportune misure affinché il nominativo ed il numero telefonico del ricorrente "vengano, se del caso, di volta in volta immediatamente espunti da ogni eventuale lista di contatto"; 

RILEVATO che vanno disattesi i rilievi sollevati dalla resistente circa il mancato ricevimento dell´istanza ex art. 7, in quanto la stessa è stata correttamente inoltrata presso la sede legale di Elitel s.r.l. dove risulta pervenuta (come attestato dalla ricevuta di ritorno allegata al ricorso); rilevato che è onere di ogni titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 10, comma 1, del Codice, agevolare l´accesso ai dati personali da parte degli interessati adottando ogni idonea misura organizzativa per assicurare una sollecita risposta alle loro istanze;

RITENUTO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), adeguato riscontro in merito alle richieste del ricorrente, sostenendo in particolare di non detenere e di non aver utilizzato dati personali del ricorrente e di aver altresì adottato ogni idonea misura volta a prevenire l´inoltro di comunicazioni pubblicitarie all´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli