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Provvedimento del 8 febbraio 2006 [1248138]

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 [doc. web n. 1248138]

Provvedimento del 8 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 22 agosto 2005 inviata da Luigi Zuccherino a Compass S.p.A. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio domicilio di una comunicazione promozionale non sollecitata (relativa al servizio di credito "PrestitOk" offerto dalla società), chiedeva conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTA la nota datata 12 settembre 2005, con la quale Compass S.p.A. riscontrava le richieste dell´interessato con la citata nota del 22 agosto 2005, sostenendo tra l´altro "d´aver provveduto a depennare il suo nominativo dalla (…) lista di clientela destinataria di offerte promozionali/commerciali";

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 novembre 2005 con il quale l´interessato, lamentando di aver nuovamente ricevuto in data 25 ottobre 2005 materiale pubblicitario da Compass S.p.A., ha ribadito la richiesta di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano utilizzati per finalità promozionali, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 28 novembre 2005, con la quale la società resistente ha sostenuto, tra l´altro, che solo un ripetuto disguido ha "comportato la ricezione delle comunicazioni cui il ricorrente si riferisce" e di aver ad ogni modo "provveduto ad aggiornare i (…) sistemi informatici al fine di evitare definitivamente il ripetersi di tali eventi";

VISTA la nota datata 3 dicembre 2005, con la quale il ricorrente ha lamentato di continuare a ricevere comunicazioni pubblicitarie da parte della resistente al proprio indirizzo postale ed ha, pertanto, ribadito quanto richiesto con il ricorso, sottolineando di aver sempre manifestato il proprio diniego alla ricezione di comunicazioni promozionali (anche in occasione del contratto sottoscritto con SportVip s.r.l. di Torino e per il quale Compass S.p.A. aveva erogato un finanziamento);

VISTA la nota del 12 dicembre 2005 con cui l´Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il fax del 25 dicembre 2005, con il quale il ricorrente ha contestato la ricezione in data 23 dicembre 2005 di un sms promozionale sul proprio numero di utenza mobile da parte di Compass S.p.A. ed ha nuovamente ribadito la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano;

VISTA la nota anticipata via fax il 4 gennaio 2006, con la quale la società resistente ha precisato che l´ulteriore comunicazione promozionale menzionata dal ricorrente nella nota del 3 dicembre 2005 "risulta predisposta il 28 ottobre 2005 ed inviata tramite Poste Italiane (…) in data 2 novembre 2005 ",  antecedentemente, quindi, al riscontro del 23 novembre 2005 (con il quale la medesima società confermava di essersi attivata per non utilizzare in futuro i dati personali del ricorrente per le contestate finalità);

RILEVATO che Compass S.p.A. non ha fornito alcun riscontro in ordine al lamentato invio di messaggi promozionali a mezzo sms;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati per fini promozionali, non risultando che Compass S.p.A. abbia adottato misure idonee volte ad impedire l´invio di ulteriori messaggi promozionali, oltre che a mezzo comunicazioni postali, anche tramite messaggi sms; ritenuto che Compass S.p.A. dovrà dare conferma a questa Autorità e all´interessato, entro e non oltre il 15 marzo 2006, di aver adottato ogni misura necessaria ad impedire l´inoltro al ricorrente di comunicazioni promozionali di qualsiasi tipo e a cancellare le informazioni eventualmente utilizzate a fini promozionali, tenendo presente quanto disposto dall´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento di dati a fini promozionali ed ordina alla resistente di adottare ogni misura idonea ad impedire l´invio di ogni comunicazione promozionale, e a cancellare le informazioni eventualmente utilizzate a tali fini entro il termine di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Compass S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli