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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale (Enam) - 16 marzo 2006 [1259665]

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[doc. web n. 1259665]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l´Ente nazionale di assistenza magistrale (Enam) - 16 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere, presentata dal Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca in data 22 dicembre 2005 (prot. n. 11351/ORD/U08/C/Ac15), sullo schema di regolamento predisposto dall´Ente nazionale di assistenza magistrale (Enam) per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente, successivamente integrata in data 8 febbraio 2006 (prot. n. 1161/ORD/U08/C/Ac15);

Vista la nota dell´Ente nazionale assistenza magistrale (Enam) del 9 marzo 2006 (prot. 163) con la quale, d´intesa con il Ministero è stato trasmesso un nuovo schema di regolamento in sostituzione del precedente;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento, successivamente integrato e modificato, d´intesa con il Ministero e a cura dell´Ente nazionale di assistenza magistrale (Enam), per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente.

L´Enam, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario che, con un atto di natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

A tale scopo, l´Enam è quindi tenuto ad adottare o promuovere l´adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Enam, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili sia effettuata con atto di natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca come integrato e modificato dall´Ente nazionale di assistenza magistrale per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi presso il medesimo Ente di assistenza.

Roma, 16 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli