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Provvedimento del 23 febbraio 2006 [1259705]

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[doc. web n. 1259705]

Provvedimento del 23 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 novembre 2005, presentato da Francesco Di Virgilio nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 9 dicembre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi a due mutui chirografari erogati il 19 settembre 2003 da Banca del Monte di Parma ed estinti il 5 settembre 2005 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati (…)" da meno di 12 mesi l´uno e da meno di 24 mesi l´altro, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predetta nota, ha sostenuto di aver già inviato in data 3 ottobre 2005 una nota di riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (con cui aveva comunicato all´interessato che, "decorsi novanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso" (29.09.2005)", avrebbe cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo") ed ha chiesto al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente;

VISTA la nota del 21 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il fax del 12 gennaio 2006 con il quale la resistente ha dichiarato di aver cancellato le informazioni di tipo "positivo" interessate dalla revoca del consenso;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citata nota di riscontro del 3 ottobre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando soltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dalla revoca del consenso, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

CONSIDERATO che la società resistente ha comunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati di tipo "positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato al riguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" è, invece, infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi regolarizzati da meno di 12 o 24 mesi (art. 6, comma 2, lett. a) e b) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi alla richiesta di carta a saldo rivolta a Banca Carime il 16 dicembre 2005, trattandosi di richiesta avanzata in data successiva alla presentazione del ricorso stesso;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 23 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli