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Provvedimento del 9 marzo 2006 [1269281]

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[doc. web n. 1269281]

Provvedimento del 9 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 dicembre 2005, presentato da Michele Stefani nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 22 dicembre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente per decorso del termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (26.09.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 22 dicembre 2005, la resistente ha invece sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi ad una carta rateale accordata il 16 febbraio 2004 da Barclay Card ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (1 rata) regolarizzati da meno di 12 mesi". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);
VISTO che sempre nella citata nota del 22 dicembre 2005, la resistente ha sostenuto di non poter inoltre cancellare i dati dell´interessato relativi a due mutui ipotecari erogati da Cassa di risparmio di Lucca S.p.A. alla "Ditta individuale di Stefani Michele" (l´uno estinto e, l´altro, ancora in corso) "senza alcuna segnalazione di insolvenze", la cui conservazione é giustificata in base a quanto previsto dal provvedimento del Garante sul bilanciamento degli interessi del 16 novembre 2004 (punto 2), lettera b)), in base al quale il consenso non è necessario quando il trattamento riguarda "dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di società, imprenditori individuali e liberi professionisti",

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal citato codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non superiori a 2 rate o mesi regolarizzati da meno di 12 mesi (art. 6, comma 2, lett. a) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nella nota di riscontro del 27 settembre 2005 (allegata al citato fax del 22 dicembre 2005), non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

VISTA la nota del 19 gennaio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 22 febbraio 2006 da Cassa di risparmio di Lucca S.p.A., in risposta a specifica richiesta del Garante, con la quale tale società ha confermato l´esattezza delle informazioni contenute nella banca dati della resistente;

CONSIDERATO che la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi ai mutui ipotecari erogati da Cassa di risparmio di Lucca S.p.A. non risulta, allo stato degli atti, fondata, in ragione della non contestata riconducibilità ad un´attività economica dei finanziamenti in questione;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi alla richiesta di carta rateale rivolta a Consum.it il 22 novembre 2005, trattandosi di richiesta avanzata in data successiva alla revoca del consenso (26.09.2005) e all´istanza ex art. 7 proposta nei confronti del titolare del trattamento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati di tipo positivo relativi alla "Ditta individuale di Stefani Michele";

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

d) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 9 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli