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Provvedimento del 23 marzo 2006 [1271615]

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[doc. web n. 1271615]

Provvedimento del 23 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 dicembre 2005, presentato da Giovanna Ferdinanda Fiumberti nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 19 gennaio 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative alla ricorrente per decorso del termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (5.10.2005) ";

VISTO che, nella medesima nota del 19 gennaio 2006, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i dati relativi a due carte di credito a saldo accordate da Diners Club Italia S.p.A. rispettivamente in data 17 giugno 2002 e 12 maggio 2001 ed entrambe estinte "con segnalazione di revoca per morosità" in data 18 luglio 2003 e 19 gennaio 2004. Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTA la nota del 31 gennaio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice.

VISTA la nota datata 27 febbraio 2006 con la quale Diners Club Italia S.p.A., in risposta a specifica richiesta del Garante, ha fornito indicazioni aggiornate in ordine ai rapporti contrattuali intrattenuti con la ricorrente;

VISTA la nota inviata il 14 marzo 2006, in risposta ad una specifica richiesta di informazioni, con la quale Crif S.p.A. ha inviato un report aggiornato da cui risulta che le informazioni creditizie relative alla carta di credito emessa da Diners Club Italia S.p.A. il 12 maggio 2001, censita alla data del precedente riscontro del 19 gennaio 2006 con segnalazione di revoca di morosità, sono state cancellate "per effetto della revoca del consenso (…), in quanto diventate informazioni creditizie di tipo positivo a seguito dell´aggiornamento delle stesse da parte dell´ente partecipante; rilevato che dal medesimo report risulta che le restanti informazioni creditizie relative alla ricorrente riportate nel precedente report del 19 gennaio 2006 sono rimaste invariate;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" tuttora conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessata (la quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nell´allegata nota di riscontro del 5 ottobre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessata a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi alla carta rateale erogata da Credial Italia S.p.A. il 24 novembre 2005 (trattamento quest´ultimo successivo, quindi, all´istanza ex art.7 del Codice);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 23 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli