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Provvedimento del 23 marzo 2006 [1275834]

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Provvedimento del 23 marzo 2006

[doc. web n. 1275834]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 dicembre 2005, presentato da Pierlisa Strada nei confronti di Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la memoria depositata il 18 gennaio 2006 con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto di aver dato riscontro alla richiesta di cancellazione con raccomandate a.r. datate 11 e 20 ottobre 2005, inoltrate all´indirizzo di residenza dell´interessata; rilevato che la resistente, nella predetta memoria, ha dichiarato che "attesa la legittimità del trattamento operato dalla scrivente ed in applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Garante sul c.d. bilanciamento di interessi il ricorso de quo risulta palesemente infondato"; rilevato che con la predetta memoria la società resistente ha pertanto chiesto al Garante di rigettare il ricorso con addebito delle spese alla ricorrente;

VISTA la nota del 31 gennaio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata da Compass S.p.A. in data 27 febbraio 2006, a seguito di una specifica richiesta del Garante, con la quale tale società ha dichiarato di aver concesso alla ricorrente due prestiti personali; uno erogato il 15 febbraio 2002, estinto anticipatamente in data 26 agosto 2003, l´altro erogato l´11 dicembre 2003 ed estinto con cessione del credito alla società Cofactor S.p.A. in data 29 aprile 2005;

VISTA la nota inviata dalla resistente in data 8 marzo 2006, a seguito di una specifica richiesta del Garante, con la quale quest´ultima ha inviato un report aggiornato contenente le informazioni creditizie detenute in relazione alla ricorrente ed ha ribadito che "la conservazione dei dati trova giustificazione nelle previsioni di cui al provvedimento sul bilanciamento degli interessi del 16.11.2004 (cfr., in particolare, punto 4, lett. b)";

RILEVATO che le iniziali comunicazioni di Experian Information Services S.p.A. dell´11 e 20 ottobre 2005 non spiegano utili effetti ai fini dell´invocata infondatezza del ricorso, in quanto la resistente avrebbe dovuto inviare le comunicazioni in questione al domicilio eletto. Nel caso di specie l´interessata, secondo il disposto dell´art. 9, comma 2, del Codice, aveva infatti conferito una specifica delega (munita di sottoscrizione autenticata) per l´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice alla persona presso il cui domicilio dovevano essere inviate le comunicazioni successive, specificando chiaramente di voler ricevere ogni successiva comunicazione al domicilio eletto presso il delegato;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" riferiti al prestito personale erogato da Compass S.p.A. in data 11 dicembre 2003 è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che, nonostante la ricorrente abbia manifestato la revoca al trattamento dei dati personali, la resistente ha, nel corso del procedimento, dichiarato di continuare a detenere le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative al finanziamento erogato da Compass S.p.A. in data 15 febbraio 2002, nonché alla carta di credito emessa da American Express Services Europe Limited in data 8 novembre 2004; ritenuto quindi di accogliere, per questa parte, le richieste della ricorrente e di ordinare alla resistente di cancellare dal proprio sistema di informazioni creditizie le informazioni relative ai rapporti in questione, entro il 30 aprile 2006, dando conferma all´interessata ed a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo" e ordina ad Experian Information Services S.p.A. di cancellare tali informazioni dal sistema di informazioni creditizie entro il termine di cui in motivazione;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Experian Information Services S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma,  23 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli