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Provvedimento del 13 aprile 2006 - [1285334]

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[doc. web n. 1285334]

Provvedimento del 13 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 febbraio 2006, presentato da Patrizia Giovinazzo, rappresentata e difesa dall´avv. Ugo Nasi presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di DaimlerChrysler Italia S.p.A., con il quale l´interessata, nel contestare la ricezione al proprio domicilio di comunicazioni promozionali provenienti da tale società (presso la quale aveva acquistato un´autovettura), si è opposta al trattamento dei dati a fini pubblicitari, sollecitandone a tal fine la cancellazione; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 6 marzo 2006, con la quale la società resistente, nel prendere atto della richiesta della ricorrente, ha sostenuto (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che si asterrà in futuro dall´invio di materiale pubblicitario, nonché da qualsiasi altro "trattamento con finalità di ricerca di mercato o di marketing diretto"; rilevato che la resistente ha inoltre sostenuto che il mancato riscontro all´istanza ex art. 7 proposta dalla ricorrente sarebbe dipeso da "un disguido amministrativo interno";

VISTA la nota inviata in data 15 marzo 2006 con la quale la ricorrente, pur prendendo atto dell´adesione da parte della resistente alle proprie richieste, ha comunque ribadito la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 300 euro a carico di DaimlerChrysler Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli