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Provvedimento del 23 marzo 2006 - [1285380]

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[doc. web n. 1285380]

Provvedimento del 23 marzo 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato da Roberto Sanna il 14 dicembre 2005 e presentato nei confronti di Aci Mondadori s.r.l., in qualità di editore della rivista "L´Automobile", con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione per posta di corrispondenza pubblicitaria non richiesta unitamente alla citata rivista –che lo stesso dichiara di continuare a ricevere nonostante una disdetta presentata all´associazione Automobile Club d´Italia nel febbraio 2005-, chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che il ricorrente si opponeva, altresì, al trattamento dei dati "per fini diversi da quelli contrattuali e relativi alla fornitura dei servizi previsti contrattualmente" e chiedeva di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 22 dicembre 2005, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 26 gennaio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 21 febbraio 2006 con la quale il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto riscontro alle proprie richieste;

VISTA la nota inviata via fax il 20 febbraio 2006, con la quale Aci Mondadori s.r.l. ha confermato l´esistenza di dati personali relativi al ricorrente, li ha comunicati in forma intelligibile ed ha indicato finalità, logica e responsabile del trattamento; rilevato che, con la medesima nota, la resistente ha altresì comunicato che tali dati "sono stati trasmessi ad Aci Mondadori s.r.l. da Automobile Club d´Italia al fine di dare esecuzione ai servizi (…) richiesti con la sottoscrizione della scheda di adesione al Club Aci e riservati ai soci Aci" (servizi tra i quali è contemplato anche l´abbonamento annuale alla rivista "L´Automobile") e che il "materiale pubblicitario inserito nella rivista (…) è materiale pubblicitario annesso" alla predetta pubblicazione ed "è parte integrante" della medesima, essendo "di natura in tutto e per tutto analoga agli inserti pubblicitari normalmente presenti nei prodotti editoriali periodici"; rilevato infine che la società resistente ha dichiarato che la disdetta inviata dal ricorrente all´Aci nel febbraio 2005 "non ha avuto effetto per l´anno 2005 in quanto pervenuta all´Aci oltre i termini contrattualmente previsti per il relativo esercizio" e che la stessa avrebbe pertanto avuto effetto dal 1° marzo 2006, data a partire dalla quale al ricorrente non sarà più inviata la rivista in questione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice alla luce del riscontro fornito dalla società resistente alle richieste formulate dal ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Aci Mondadori s.r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi a causa del mancato riscontro all´istanza proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli