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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) - 10 maggio 2006 [1288984]

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[doc. web n. 1288984]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l´Agenzia per la protezione dell´ambiente e per i servizi tecnici (Apat) - 10 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentato dall´Agenzia per la protezione dell´ambiente e per i servizi tecnici in data 28 dicembre 2005 (prot. n. 46769) come modificato in data 4 maggio 2006 (prot. n. 13510);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´Agenzia per la protezione dell´ambiente e per i servizi tecnici (Apat) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Agenzia.

L´Apat, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

In base al Codice, l´Apat deve quindi adottare un atto di natura regolamentare prevedendo tipi di dati e di operazioni in conformità al parere reso dal Garante.

In questo quadro, lo schema in esame identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Apat, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall´Agenzia per la protezione dell´ambiente e per i servizi tecnici per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 10 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli