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Provvedimento del 20 aprile 2006 [1289906]

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[doc. web n. 1289906]

Provvedimento del 20 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 gennaio 2006 presentato da Carmela Bramanti nei confronti di Crif S.p.A., C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito, Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, e Finconsumo Banca S.p.A. con il quale l´interessata, in relazione ad un finanziamento accordato dalla predetta banca, ha chiesto la cancellazione dei dati che la riguardano o, in subordine, "la trasformazione in forma anonima ovvero il blocco dei dati", nonché, solamente nei confronti di Crif S.p.A., di conoscere "la valutazione c.d. "credit scoring" attribuita all´interessata; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata il 6 febbraio 2006 con la quale Finconsumo Banca S.p.A. ha sostenuto di aver chiesto "la cancellazione del nominativo della sig.ra Bramanti Carmela dalle banche dati dei sistemi di informazione creditizie interessati";

VISTA la nota inviata via fax il 6 febbraio 2006 con la quale C.T.C. – Consorzio per la tutela del credito, ha dichiarato che la ricorrente avrebbe inviato soltanto in allegato all´atto di ricorso la nota della società cessionaria del credito attestante l´avvenuta estinzione del debito relativo al finanziamento erogato da Finconsumo Banca S.p.A.; rilevato che C.T.C.–Consorzio per la tutela del credito ha comunque sostenuto di aver cancellato la segnalazione relativa a tale finanziamento "per decorrenza dei termini di conservazione (art. 6, commi 2 e 4, del codice deontologico sic)";

VISTA la nota inviata via fax il 7 febbraio 2006 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato di aver cancellato, in data 3 febbraio 2006, le informazioni relative al finanziamento erogato da Finconsumo Banca S.p.A. ed estinto in data 22.08.2003 "con segnalazione di credito ceduto", "per espressa richiesta da parte dell´ente partecipante che ne ha richiesto la cancellazione"; rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha sostenuto di essere stata informata da Finconsumo Banca S.p.A. soltanto nel gennaio 2006 della regolarizzazione dei ritardi pregressi (superiori a due rate o mensilità) avvenuta nell´ottobre 2003; pertanto, la conservazione dei dati fino al momento della predetta cancellazione doveva ritenersi giustificata in base al mancato decorso di 36 mesi dalla data di scadenza prevista del rapporto (agosto 2003); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che, allo stato, "non è presente nel sic di CRIF (…) alcuna informazione creditizia relativa alla ricorrente"; rilevato, infine, che, in ordine al c.d. "credit scoring", Crif S.p.A. ha sostenuto che tale valutazione con conseguente attribuzione di un punteggio relativo al grado di affidabilità e solvibilità dell´interessato, viene elaborato "dal gestore per conto del singolo e specifico ente partecipante per l´istruttoria di una specifica richiesta di finanziamento e per la gestione dei rapporti di credito instaurati", ma che "i dati ottenuti con l´utilizzo di tecniche di credit scoring non vengono conservati nel Sic, né resi accessibili agli altri enti partecipanti";

VISTA la memoria depositata in data 8 febbraio 2006 e la successiva nota inviata via fax il 16 febbraio 2006 con le quali Experian Information Services S.p.A. ha confermato "la cancellazione del nominativo della Sig.a Bramanti Carmela dal sic gestito dalla scrivente, secondo quanto disposto dalla Finconsumo Banca S.p.A.";

VISTA la nota inviata il 7 febbraio 2006 con la quale la ricorrente, preso atto dei riscontri ottenuti dalle resistenti, ha dichiarato "cessata, per parte sua, la materia del contendere", ma ha ribadito la richiesta delle spese del procedimento nella considerazione che, se i titolari del trattamento avessero ottemperato correttamente a quanto disposto dall´art. 6, commi 2 e 3, del codice di deontologia e buona condotta, la ricorrente non sarebbe stata costretta a proporre ricorso;

VISTA la nota del 28 febbraio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 28 marzo 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Finconsumo Banca S.p.A. ha dichiarato di non aver ricevuto, antecedentemente all´istanza ex art. 7 del Codice, "dalla cessionaria Fc Factor, né dalla stessa ricorrente, comunicazioni in merito all´estinzione del credito a favore della cessionaria medesima";

CONSIDERATO che tutte le resistenti hanno, nel corso del procedimento, attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato i dati relativi alla ricorrente e che Crif S.p.A. ha riscontrato anche la richiesta relativa alla valutazione di "credit scoring"; ritenuto, quindi, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della sola Finconsumo Banca S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, avendo la stessa provveduto a far aggiornare la posizione della ricorrente dagli archivi dei sistemi di informazione creditizia solo dopo la presentazione del ricorso al Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della sola Finconsumo Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli