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Provvedimento del 6 aprile 2006 [1289978]

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[doc. web n. 1289978]

Provvedimento del 6 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 dicembre 2005, presentato da Anna Foresio, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di New Campania Marketing s.a.s. di Coppola Mauro & C., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di una telefonata promozionale non sollecitata alla propria utenza di rete fissa (relativa ai prodotti offerti dalla società), ha ribadito le proprie richieste, previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che con il medesimo ricorso la ricorrente si è altresì opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,  n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 9 febbraio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 2o gennaio 2006, con la quale la società resistente ha confermato di aver utilizzato una sola volta i dati personali della ricorrente cui gli stessi sono stati comunicati specificando la loro origine (attraverso l´invio di copia dell´estratto dell´elenco telefonico da cui gli stessi sono stati tratti) nonché la logica, le modalità e le finalità del trattamento; rilevato che la ricorrente ha ricevuto contestualmente copia di un´informativa rivolta ai clienti della società in cui risultano indicati gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento designati, nonché dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali trattati;

VISTA la memoria anticipata via fax il 30 gennaio 2006 con la quale la ricorrente ha ritenuto incompleto il riscontro fornito dalla resistente, in particolare con riferimento all´opposizione al trattamento per finalità commerciali o promozionali;

RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la stessa nel contattare telefonicamente, anche per una sola volta, la ricorrente ha posto in essere un trattamento di dati personali soggetto all´applicazione del Codice;

RITENUTO che il ricorso deve essere accolto in ordine all´opposizione al futuro trattamento dei dati dell´interessata a fini commerciali, non avendo la resistente fornito al riguardo alcun idoneo riscontro; ritenuto che il titolare del trattamento dovrà pertanto attestare alla ricorrente e a questa Autorità, entro il 10 maggio 2006, di aver adottato ogni idonea misura volta a prevenire l´inoltro, con qualsiasi mezzo, di ulteriori comunicazioni pubblicitarie all´interessata;

RILEVATO che in relazione alle restanti richieste deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro, comunicando le informazioni richieste;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali della ricorrente a fini commerciali e promozionali ed ordina alla società resistente di corrispondere a tale richiesta entro il 10 maggio 2006, dandone comunicazione all´interessata e a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di New Campania Marketing s.a.s. di Coppola Mauro & C., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 6 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli