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Provvedimento del 13 aprile 2006 [1290018]

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[doc. web n. 1290018]

Provvedimento del13 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Telcom di Coluccini Galliano (in seguito alla ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato relativo ad un´offerta di accessori telefonici e prodotti informatici) con il quale lo stesso chiedeva a tale impresa individuale (dalla quale non aveva ricevuto un riscontro idoneo ad una previa istanza inoltrata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali) di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, di conoscere l´origine degli stessi, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché di ottenere l´attestazione che l´operazione di cancellazione dei medesimi dati dalla lista dei destinatari delle offerte (unica richiesta cui il titolare aveva già fornito riscontro) sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi erano stati eventualmente comunicati o diffusi; considerato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 21 febbraio 2006 (notificata dal Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza) con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 17 marzo 2006, con la quale il titolare del trattamento ha integrato il riscontro già fornito prima della presentazione del ricorso, comunicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e precisando le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché l´ambito di comunicazione dei dati; rilevato che il resistente ha sostenuto, tra l´altro, che nei dati del ricorrente già cancellati era presumibilmente detenuto il solo indirizzo di posta elettronica e che, comunque, "sono in corso le verifiche volte ad appurare, tramite l´esame della contabilità aziendale, se il signor Lucatuorto sia stato cliente di Telcom (…)";

VISTA la memoria inviata via fax il 27 marzo 2006, con la quale il ricorrente ha contestato la completezza del riscontro ottenuto con particolare riferimento alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, sostenendo di non essersi mai registrato sul sito dell´impresa in questione e di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con essa;

RITENUTO che la resistente non ha fornito un idoneo riscontro alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, limitandosi a formulare alcune ipotesi generiche senza fornire, allo stato, indicazioni univoche al riguardo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto in ordine a questo profilo; ritenuto, quindi, che Telcom di Coluccini Galliano dovrà, entro il 10 maggio 2006, comunicare in modo inequivoco al ricorrente l´origine dei dati che lo riguardano dando comunicazione, entro la medesima data, a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste avendo fornito in proposito il titolare del trattamento un sufficiente riscontro;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telcom di Coluccini Galliano nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere l´origine dei dati ed ordina a Telcom di Coluccini Galliano di corrispondere a tale richiesta entro il termine di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telcom di Coluccini Galliano, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli