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Provvedimento del 13 aprile 2006 [1290034]

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[doc. web n. 1290034]

Provvedimento del 13 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata il 30 novembre 2005 a Eurostreet coop. a r.l., con la quale Nicola Lugaresi, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale non sollecitato (relativo ai servizi di traduzione offerti dalla società), chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso presentato il 15 febbraio 2006 con il quale Nicola Lugaresi, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Pezzi, nel contestare l´assenza di un riscontro da parte della resistente, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note pervenute a questa Autorità il 14 e il 17 marzo 2006, con le quali la resistente, nel comunicare gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ha dichiarato di aver reperito l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ("l´unico dato personale relativo al prof. Lugaresi presente presso" la società) sul sito Internet dell´Università di Trento e di averlo utilizzato per l´invio "dell´unica e-mail" inoltrata al ricorrente, "volta alla richiesta del consenso per il successivo invio di materiale commerciale e pubblicitario"; rilevato che la società, nel dichiarare che tale dato non è stato, né verrà ceduto a terzi, ha contestato l´idoneità dell´istanza ex art. 7 inviata dal ricorrente esclusivamente a mezzo e-mail senza che alla stessa "fosse stata apposta alcuna firma digitale", ritenendo invece lecito l´invio della propria comunicazione che non avrebbe avuto natura pubblicitaria, essendo a suo avviso volta a sollecitare il consenso dell´interessato alla futura ricezione di comunicazioni di tale genere;

VISTA la memoria inviata dal ricorrente il 17 marzo 2006 con la quale lo stesso ha ritenuto valida la propria istanza, dal momento che le disposizioni del Codice prevedono che tale richiesta possa essere avanzata dall´interessato "senza formalità, anche per posta elettronica"; rilevato che il ricorrente ha eccepito, altresì, la liceità dell´invio della comunicazione pubblicitaria inoltrata senza il proprio preventivo consenso ed ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice può essere utilmente avanzata dall´interessato anche a mezzo posta elettronica senza ulteriori requisiti (cfr. art. 9, comma 1, del Codice); rilevato inoltre che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata, che comprendeva peraltro un messaggio volto ad illustrare le caratteristiche dell´attività svolta dalla resistente) necessita comunque del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTA, comunque, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito alle richieste dell´interessato un sufficiente riscontro, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Eurostreet coop. a r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Eurostreet coop. a r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli