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Provvedimento del 10 maggio 2006 [1290222]

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[doc. web n. 1290222]

Provvedimento del 10 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 6 febbraio 2006, presentato da Marco Marcone nei confronti di Capital One Bank P.l.c. con il quale il ricorrente, il quale aveva rinunciato da tempo ad una carta di credito emessa dalla medesima società (rispetto alla quale aveva provveduto senza ritardo a tutti i pagamenti dovuti), avendo revocato il consenso al trattamento, ha chiesto a tale società di attivarsi per far cancellare i dati che lo riguardano dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., nonché dagli altri sistemi di informazioni creditizie cui i dati stessi fossero stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 marzo 2006 con la quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 15 marzo 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver già provveduto, non appena ricevuta la richiesta del ricorrente, alla cancellazione dei dati in questione dai propri archivi, e di aver contestualmente richiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati comunicati a quest´ultima in relazione al ricorrente;

VISTA la nota inviata il 13 aprile 2006 con la quale il ricorrente ha comunicato di non aver mai ricevuto la comunicazione inviata dal titolare a Crif S.p.A.;

VISTO il report aggiornato inviato da Crif S.p.A. in data 24 aprile 2006, contenente le informazioni creditizie relative al ricorrente e censite nel proprio sistema di informazioni creditizie, trasmesso in relazione ad un analogo ricorso proposto dal medesimo interessato nei confronti di un altro titolare del trattamento; rilevato che in tale report non risulta presente alcuna informazione creditizia relativa ad eventuali finanziamenti concessi da Capital One Bank P.l.c.;

RITENUTO che in ordine al ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, risultando dalla documentazione in atti che i dati personali del ricorrente sono stati cancellati dagli archivi di Crif S.p.A., cui la resistente li aveva a suo tempo comunicati;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 250 euro a carico di Capital One Bank P.l.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli