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Provvedimento 1 giugno 2006 [1304732]

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[doc. web n. 1304732]

Provvedimento 1 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 24 febbraio 2006, presentato da Daniele Zanin, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Ceolin e Maria Cristina De Andreis, nei confronti di Fiditalia S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione ad un finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. in data 18 maggio 1999 rispetto al quale risultava coobbligato in qualità di garante, ha ribadito la propria richiesta -già avanzata al medesimo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)- volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (relativi ai ritardi nei pagamenti) comunicati dalla citata società finanziaria al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha sostenuto di non essere stato informato da Fiditalia S.p.A. in ordine alla circostanza che i dati personali avrebbero potuto essere comunicati a sistemi di informazioni creditizie; rilevato che il ricorrente ha sostenuto di avere diritto alla cancellazione dei dati essendo la regolarizzazione dei ritardi avvenuta il 23 marzo 2004, e considerata la ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell´art. 6 del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie, entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 2005; rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota dell´11 aprile 2006 con la quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 27 marzo 2006 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i ritardi in questione sarebbero stati regolarizzati non in data 23 marzo 2004 (data in cui il debitore principale aveva consegnato ad un incaricato della resistente due assegni bancari (datati 30/5/2004 e 30/12/2004) a saldo del debito residuo e degli oneri accessori), bensì in data 30 dicembre 2004 ("data di effettiva soddisfazione della pretesa di credito della finanziaria"); rilevato, pertanto, che la conservazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" relative ai ritardi regolarizzati è allo stato lecita anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che Fiditalia S.p.A. ha sostenuto di aver raccolto (all´atto della richiesta di finanziamento) il consenso informato dell´interessato (oltre che del debitore principale) e che l´informativa fornita al ricorrente conteneva indicazioni anche in ordine agli enti di tutela del credito cui le informazioni relative al finanziamento avrebbero potuto essere comunicate; rilevato, infine, che Fiditalia S.p.A. ha chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese del procedimento a carico del ricorrente;

VISTE le memorie inviate in data 11 aprile e 17 maggio 2006 con le quali il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla controparte, sostenendo di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento da parte della resistente "a fronte della morosità della debitrice dallo stesso garantita";

VISTA la nota inviata in data 12 maggio 2006 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che, in base alle condizioni generali di contratto allegate alla domanda di finanziamento sottoscritta dal ricorrente in qualità di garante, la stessa società finanziaria non era tenuta ad informare l´interessato "in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti con il debitore" e, quindi, in ordine alla morosità del debitore principale;

RILEVATO che nel corso del procedimento Fiditalia S.p.A. ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che all´atto della richiesta di finanziamento, e prima del consenso, il ricorrente avrebbe ricevuto un documento allegato al contratto (di cui è stato allegato un modello) con il quale era stato informato che i dati personali forniti in qualità di coobbligato avrebbero potuto essere "comunicati a società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità di tutela del credito";

RILEVATO che in ordine alla richiesta di cancellazione di dati oggetto del presente ricorso trova applicazione il citato Codice di deontologia e buona condotta, in vigore dal 1° gennaio 2005 (dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), che ha sviluppato e integrato, anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati personali, i principi richiamati nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002; ritenuto, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" comunicati da Fiditalia S.p.A. e conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione in tali sistemi dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a 2 rate o mesi regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, lett. b), del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO infine che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 1° giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli