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Provvedimento del 24 maggio 2006 [1306458]

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[doc. web n. 1306458]

Provvedimento del 24 maggio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 20 febbraio 2006, presentato da Giulio Runci, rappresentato e difeso dell´avv. Alfredo Di Mauro, nei confronti di Fiditalia S.p.A. e C.T.C.–Consorzio per la tutela del credito, con il quale il ricorrente, in relazione ad un finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. in data 10 dicembre 2002, nel corso del quale si sarebbero verificati alcuni ritardi nei pagamenti, ha ribadito la propria richiesta -già avanzata ai medesimi titolari del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)- volta ad ottenere la cancellazione dei dati comunicati dalla citata società finanziaria al sistema di informazioni creditizie gestito da C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito, chiedendo altresì di disporre in via cautelare il blocco dei dati; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha revocato il consenso al trattamento dei dati, sostenendo di non essere stato informato da Fiditalia S.p.A. in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento ed agli estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui i dati che lo riguardano avrebbero potuto essere comunicati; rilevato che il ricorrente ha sostenuto di aver diritto a far cancellare i dati in quanto -in base al provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002- i dati relativi agli inadempimenti sanati senza perdite dovrebbero essere cancellati entro un anno dalla loro regolarizzazione, avvenuta in data 14 febbraio 2005; rilevato che il ricorrente ha sostenuto che i ritardi nei pagamenti verificatisi nei primi mesi del 2003 sarebbero stati causati dall´invio di bollettini prestampati di pagamento ad un indirizzo errato, e che, in seguito, si sarebbe trovato nell´impossibilità di provvedere al puntuale pagamento di alcune rate nel corso del 2003 e del 2004; rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota dell´11 aprile 2006 con la quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax l´11 marzo 2006 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ai ritardi in questione regolarizzati, per espressa ammissione del ricorrente, solo in data 14 febbraio 2005, in quanto la conservazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" sarebbe lecita anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che Fiditalia S.p.A. ha sostenuto di aver raccolto (all´atto della richiesta di finanziamento) il consenso informato dell´interessato e che l´informativa rilasciata al ricorrente, oltre a contenere indicazioni in ordine alle modalità ed alle finalità del trattamento, riportava anche gli estremi identificativi dei soggetti cui le informazioni relative al finanziamento sarebbero state comunicate; rilevato, infine, che Fiditalia S.p.A. ha chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese del procedimento a carico del ricorrente;

VISTA la nota inviata via fax il 17 marzo 2006 con la quale C.T.C.–Consorzio per la tutela del credito ha sostenuto che i dati relativi al ricorrente censiti nel proprio sistema riguardano un finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. in data 10 dicembre 2002, attualmente contrassegnato nei propri sistemi "con una codifica C, che identifica i contratti per i quali è stato effettuato il pagamento integrale delle morosità"; rilevato che le eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine all´invio dei bollettini di pagamento ad un indirizzo errato (da cui un ritardo nel pagamento delle prime rate del 2003) non rilevano in quanto la segnalazione di ritardo nel proprio sistema di informazioni creditizie risale al 10 novembre 2004; rilevato, comunque, che Fiditalia S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare i dati in questione in quanto, essendo la regolarizzazione dei pregressi ritardi avvenuta in data 14 febbraio 2005, non sarebbero "maturati i termini per la cancellazione dei dati, atteso che non sono trascorsi ancora i 2 anni dalla regolarizzazione prescritti dal codice deontologico" applicabile ai sistemi di informazioni creditizie (art. 6, comma 2, lett. b)); rilevato che anche C.T.C.–Consorzio per la tutela del credito ha chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese del procedimento a carico del ricorrente;

VISTE le memorie inviate in data 22 marzo e 9 maggio 2006 con le quali il ricorrente ha ritenuto insoddisfacenti i riscontri ottenuti dalle controparti ed ha insistito per l´accoglimento del ricorso;

VISTA la nota inviata in datata 9 maggio 2006 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto l´applicabilità del citato codice di deontologia e buona condotta al trattamento di dati relativi al finanziamento in questione;

RILEVATO che nel corso del procedimento Fiditalia S.p.A. ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che all´atto della richiesta di finanziamento e prima della sottoscrizione del consenso il ricorrente avrebbe ricevuto un documento allegato al contratto (di cui è stato allegato un modello) con il quale era stato informato "compiutamente circa le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali";

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione di dati oggetto del presente ricorso, trova applicazione il citato codice di deontologia e buona condotta, in vigore dal 1° gennaio 2005 (dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), che ha sviluppato e integrato, anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati personali, i principi richiamati nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002; ritenuto, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" comunicati da Fiditalia S.p.A. e conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito da C.T.C.–Consorzio per la tutela del credito è allo stato infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione in tali sistemi dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a 2 rate o mesi regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, lett. b) del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli