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Provvedimento del 7 giugno 2006 [1306713]

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[doc. web n. 1306713]

Provvedimento del 7 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 28 febbraio 2006 con il quale Giovanna D´Avella ha riproposto tutte le richieste già formulate nell´istanza ex art. 7 del Codice con la quale, in relazione ad alcune telefonate effettuate da Fiditalia S.p.A. per il recupero di un presunto credito, aveva chiesto a tale società la conferma dell´esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che la ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati personali sono stati comunicati; rilevato che la medesima ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 19 aprile 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 28 marzo 2006 con la quale Fiditalia S.p.A. ha dichiarato che le informazioni creditizie di tipo negativo di cui la ricorrente avrebbe chiesto la cancellazione non sono più presenti nella banca dati gestita da Crif S.p.A. (come da report allegato alla nota medesima nel quale "risulta unicamente censito altro contratto peraltro regolarmente estinto"); rilevato che la resistente ha pertanto chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTO il report aggiornato al 6 aprile 2006 inviato da Crif S.p.A. (a seguito di specifica richiesta dell´Autorità) nel quale risulta un´unica posizione relativa ad un finanziamento erogato alla ricorrente da Fiditalia S.p.A. in data 30 settembre 2003 ed estinto il 30 dicembre 2004 senza alcuna segnalazione di insolvenze;

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 aprile 2006 con la quale la ricorrente ha rilevato che la resistente si sarebbe attivata solo a seguito del ricorso per far cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo, erroneamente comunicate a Crif S.p.A. in relazione all´interessata, ma in realtà riferite ad un finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. ad una persona omonima avente data e luogo di nascita diversi (copia della documentazione in merito è stata allegata alla nota); rilevato che la ricorrente ha poi ribadito tutte le proprie richieste formulate ai sensi dell´art. 7;

VISTA la nota inviata da Fiditalia S.p.A. in data 12 maggio 2006 con la quale la resistente ha inviato copia dell´informativa redatta ai sensi dell´art. 5 del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie, recante alcune notizie in ordine alle modalità, alle finalità e alla logica del trattamento; rilevato che con tale nota la resistente ha precisato che i dati trattati in relazione alla ricorrente sono relativi ad un finanziamento erogato alla stessa nel 2003, e regolarmente estinto nel 2004, e che i dati riferiti a tale rapporto, comunicati esclusivamente a Crif S.p.A., sono stati già cancellati dal sistema di informazioni creditizie gestito da quest´ultima società (copia di una visura Crif aggiornata al 28 marzo 2006 è stata allegata alla nota stessa); rilevato che la resistente ha infine sostenuto di non aver designato alcun responsabile del trattamento in relazione al trattamento oggetto di ricorso;

VISTA la nota inviata il 22 maggio 2006 con la quale la ricorrente, nel ritenere insoddisfacente l´ulteriore riscontro ricevuto, ha contestato, in particolare, la non intelligibilità della ´visura Crif´ fornita dalla resistente (non avendo quest´ultima chiarito il significato di alcuni codici ivi contenuti), rilevando anche l´incompletezza dell´elenco dei dati messole a disposizione da Fiditalia S.p.A. nel corso del procedimento; rilevato che la ricorrente ha pertanto ribadito le proprie richieste, ivi compresa quella di rifusione delle spese del procedimento;

RILEVATO che la resistente, nel confermare l´esistenza di dati che riguardano la ricorrente, ha comunicato soltanto alcuni dati, omettendo di far conoscere gli ulteriori dati trattati in relazione al finanziamento erogato alla ricorrente nel 2003 (dati anagrafici, importo del finanziamento, bene acquistato, ecc.); rilevato, inoltre, che la resistente ha fornito alla ricorrente copia di una visura Crif contenente dati riferiti alla stessa, ma espressi in forma di codici non intelligibili; ritenuto, quindi, di dover ordinare a Fiditalia S.p.A. di integrare il parziale riscontro già fornito comunicando all´interessata tutti gli ulteriori dati che la riguardano, oltre quelli già comunicati, entro il 15 luglio 2006, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento; ritenuto, che la resistente dovrà, entro il medesimo termine, rendere altresì pienamente intelligibili le informazioni già fornite, fornendo i criteri e i parametri per la comprensione dei codici messi a disposizione (art. 10, comma 6, del Codice) o comunicando altrimenti in forma agevolmente comprensibile i dati contenuti nella citata visura Crif del 28 marzo 2006;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste dell´interessata, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fiditalia S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli ulteriori dati che riguardano la ricorrente oltre quelli già comunicati dalla resistente ed ordina a quest´ultima di corrispondere a tale richiesta entro il termine del 15 luglio 2006, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro lo stesso termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fiditalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli