g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 giugno 2006 [1308501]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1308501]

Provvedimento del 7 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 aprile 2006, presentato da Marina Marchiafava nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 25 maggio 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di non poter cancellare i dati relativi ad un prestito personale accordato il 4 ottobre 2002 da Agos S.p.A. ed estinto "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) regolarizzati", trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv.  n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RITENUTO pertanto che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi e già regolarizzati (art. 6, comma 2, lett. b, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO, inoltre, che non rientrano nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad un prestito personale accordato da San Paolo Imi S.p.A. il 27 aprile 2006 e ad una richiesta di fido di conto rivolta alla medesima società il 20 marzo 2006 (trattamenti successivi, quindi, alla previa istanza ex art. 7 del Codice);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli