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Provvedimento del 7 giugno 2006 [1308646]

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[doc. web n. 1308646]

Provvedimento del 7 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 27 febbraio 2006 da XY (in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, XW), nei confronti di Qcns Sam, con il quale la stessa, nel contestare la ricezione (all´indirizzo e-mail utilizzato dal figlio) di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale non sollecitato (relativo all´offerta di una crociera last minute nel Mediterraneo), chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che riguardano il minore e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che la ricorrente si opponeva, altresì, al trattamento dei predetti dati per fini promozionali e commerciali, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, inviando tale comunicazione all´indirizzo risultante dalla documentazione in atti;

VISTE le note datate 3 e 26 aprile 2006, con le quali la ricorrente ha comunicato l´ulteriore ricezione di messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale all´indirizzo e-mail in questione;

RILEVATO che in data 5 maggio 2006, il Gruppo privacy della Guardia di finanza ha notificato la comunicazione di proroga del termine per la decisione sul ricorso, presso l´ufficio indicato dalla società, nelle e-mail, quale sede in Roma;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 maggio 2006 (indirizzata alla ricorrente e pervenuta a questa Autorità priva di allegati), con la quale Qcns Cruise Sam ha sostenuto, tra l´altro, di aver inviato all´interessato "copia del documento informatico, direttamente estratto dal (…) date base, ed attestante l´invio (…) di una richiesta di preventivo crociera in data 17 febbraio 2004 (…)", tramite l´indirizzo e-mail in questione, sostenendo che tale indirizzo era "stato definitivamente rimosso dal (…) data base" della società;

RILEVATO peraltro che, in data 2 giugno 2006, la ricorrente ha inviato a questa Autorità copia di un´ulteriore e-mail promozionale pervenuta all´indirizzo di posta elettronica del citato minore e che la resistente ha inviato, contrariamente a quanto sostenuto in ordine all´avvenuta cancellazione dei dati dell´interessato;

RILEVATO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati in questione per fini promozionali e commerciali; considerato che la società resistente utilizza strutture situate sul territorio dello Stato (specificamente indicate come punto di riferimento) per attività connesse all´attività in questione, avvalendosi a tal fine della Regus Business Centre Italia S.p.A. (soggetto presso il quale è stata effettuata a buon fine la notifica della proroga dei termini del procedimento);

RITENUTA, invece, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, alle quali la società resistente ha fornito, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Qcns Cruise Sam nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati dell´interessato a fini di invio di messaggi promozionali e commerciali ed ordina alla società resistente di fornire adeguato riscontro in merito entro il 20 luglio 2006, dando conferma, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Qcns Cruise Sam, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli