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Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Latina - 13 luglio 2006 [1313633]

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[doc. web n. 1313633]
[v. Revoca ordinanza ingiunzione]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Latina - 13 luglio 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n° 26 del 13 luglio 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 3 luglio 2003 nei confronti del Comune di Latina con sede in P.zza del popolo n.1, in persona del legale rappresentante pro-tempore; rilevato che la contestazione è conseguita ad un´attività ispettiva connessa ad un procedimento amministrativo di controllo nei confronti di un istituto scolastico sito nel Comune di Latina il quale aveva estratto dati, relativi a studenti, da elenchi messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso l´ufficio anagrafe del Comune di Latina, ed è relativa all´omessa notificazione al Garante ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996;

RILEVATO che l´Ufficio ha svolto accertamenti avviati con il verbale di operazioni compiute del 7 febbraio 2003, tesi a riscontrare il rispetto delle disposizioni di legge nel trattamento dei dati personali effettuati dai servizi anagrafici e successivamente, con nota dell´Ufficio nr. 6856 del 2 maggio 2003 (in tal senso dovendosi rettificare la data del 5 maggio 2003 riportata nel verbale di contestazione), ha proceduto a verificare, tramite il registro dei trattamenti, se fosse stata effettuata la notificazione come da norma sopra citata;

VISTO il verbale n. 9954/10218/30 del 3 luglio 2003 con cui si è contestata al Comune di Latina la violazione dell´art. 7, comma 1, della citata legge, sanzionata dall´art. 34, comma 1, della medesima legge (ora, art. 163 del d.lg. n. 196/2003 recante il Codice per la protezione dei dati personali, di seguito denominato Codice), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale sono state formulate le seguenti deduzioni:

a) difetto di notificazione dell´atto di contestazione, indirizzato al rappresentante legale pro-tempore e notificato al direttore generale del Comune;

b) non  riferibilità della violazione al soggetto nelle cui mani è stato notificato l´atto di contestazione per mancato assolvimento degli obblighi previsti dall´art. 7 della legge 675/1996 in quanto lo stesso, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dagli organi di governo dell´ente locale, non avrebbe avuto competenze specifiche riguardo gli adempimenti previsti dalla legge 675/1996;

c) violazione della disposizione di cui all´art. 14 della legge 689/1981, per aver notificato la contestazione oltre i termini previsti dall´articolo medesimo, ritenendosi che il dies a quo per la notifica dovesse coincidere con quello in cui era terminata la verifica ispettiva effettuata presso i locali dell´ente da personale dell´Autorità;

CONSIDERATA la richiesta la richiesta di audizione datata 27 agosto 2003 formulata dal Comune di Latina ai sensi dell´art. 18 della legge 689/1981, nonché la relativa convocazione  n.13608/10218/30 del 5 settembre 2003;

RILEVATO che l´attività svolta dall´ente configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b), della legge 675/1996 (ora, art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità, nelle forme e con le modalità previste dall´art. 7, comma 2, della legge 675/1996;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´ente nelle memorie difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) l´Autorità ha redatto un verbale di contestazione nei confronti del titolare del trattamento come definito dall´art. 1, comma 2 lett. b) della legge 675/1996 (ora, art. 4, comma 1, lett. a) del Codice), che risulta correttamente identificato nel Comune di Latina in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, individuando anche l´obbligato in solido (ente) in base a quanto previsto dall´art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative; rilevato che la materiale notificazione dell´atto di contestazione a persona fisica che opera in posizione apicale nell´ente nella qualità di “Segretario-Direttore generale" (come individuato nella relata di notifica redatta da ufficiale di polizia giudiziaria), non abbia comportato la mancata conoscenza dell´avvio del procedimento sanzionatorio o compromesso l´esercizio delle facoltà che la legge riconosce ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge 689/1981; rilevato che l´invio della memoria difensiva, e la richiesta di audizione poi svoltasi presso gli uffici di questa Autorità, comprovino che la procedura avviata con il verbale di contestazione si è potuta svolgere nella sequenza prevista dalla legge;

b) secondo il consolidato indirizzo della Corte di cassazione, i termini previsti dall´art. 14 della legge 689/1981 non comportano l´automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di accertamento dell´infrazione amministrativa, atteso che lo stesso presuppone, talvolta, il completamento di attività istruttorie preliminari intese a riscontrare o verificare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell´infrazione medesima; rilevato, nel merito, che il procedimento amministrativo ha riguardato preliminarmente solo il diverso profilo del controllo della conformità alla legge del complesso dei trattamenti dei dati personali effettuati, nell´ambito dei servizi anagrafici, dal comune e che, solo all´esito di detta attività, a seguito anche della verifica nel registro dei trattamenti detenuto dal Garante, effettuata in data 2 maggio 2003, è stata definitivamente riscontrata l´inottemperanza all´obbligo di notificazione;

VISTO l´art. 34, comma 1, della legge 675/1996 come modificato dal d.lg. n. 467/2001 (ora, art. 163 del Codice), che puniva la violazione della disposizione di cui all´art. 7 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni di lire, pari ad euro 5.164,00, a sessanta milioni di lire, pari ad euro 30.987,00;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di dieci milioni di lire pari a cinquemilacentosessantaquattro/00 euro;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, con riferimento ai criteri previsti dall´art. 11 della legge 689/1981, della gravità della sanzione;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

al  Comune di Latina con sede in P.zza del popolo n.1, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 34, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 163 del Codice) indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 34, comma 1, della legge 675/1996 (ora, art. 163 del Codice), sul bollettino del Garante pubblicato anche per via telematica ai sensi del regolamento n. 1/2000 del Garante;

INGIUNGE

al medesimo ente di versare la somma di euro 5.164,00 (euro cinquemilacentosessantaquattro/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Latina" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 luglio 2006


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli