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Provvedimento del 13 luglio 2006 [1320735]

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[doc. web n. 1320735]

Provvedimento del 13 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante da Leonardo Amodeo nei confronti dell´Inail, proprio datore di lavoro, con il quale il ricorrente, richiamando una precedente richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale erano state formulate varie istanze, ha ribadito la richiesta di cancellazione o blocco dei dati che lo riguardano contenuti in alcuni certificati medici (risalenti nel tempo e contenenti anche la diagnosi), stante il loro utilizzo –ritenuto illecito– da parte dell´ente resistente che li ha prodotti in un procedimento giudiziario dinanzi al giudice del lavoro di Trapani (conclusosi con sentenza irrevocabile) volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal demansionamento subito, nonché da asserite condotte "mobbizzanti", chiedendo in subordine di farne inibire l´ulteriore trattamento e di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 maggio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inoltrate dall´Inail in data 10, 11 e 12 maggio 2006, con le quali l´ente resistente, nell´affermare che i dati in questione sono stati forniti dal ricorrente all´atto dell´assunzione e nel corso del rapporto di lavoro, ha fatto presente di averli prodotti in giudizio "nel legittimo esercizio del diritto di difesa dell´ente", al fine di dimostrare l´origine extralavorativa della patologia addotta dal ricorrente e, conseguentemente, l´infondatezza della domanda rivolta in giudizio nei confronti dell´ente medesimo; rilevato che l´ente ha altresì dichiarato di aver restituito "tutta la documentazione medica in possesso dell´ente –redatta da medici esterni- in quanto" sarebbe "venuta meno la finalità difensiva del trattamento dei dati sanitari" oggetto delle odierne richieste del ricorrente; rilevato che l´ente ha attestato inoltre di avere adottato alcune determinazioni circa le modalità future di trattamento e conservazione dei dati stipendiali e previdenziali relativi agli emolumenti da corrispondere;

VISTA la memoria inviata via fax il 16 giugno 2006 con la quale il ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta restituzione dei certificati medici che lo riguardano, ha peraltro ribadito di ritenere illecito il trattamento di dati effettuato dall´Inail nell´ambito del citato procedimento giudiziario;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice dal momento che, seppure solo dopo la presentazione dello stesso, l´ente resistente ha fornito idoneo riscontro alle richieste del ricorrente, restituendo tutta la certificazione medica contenente i dati personali oggetto dell´odierno ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Inail nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Inail, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli