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Provvedimento del 20 luglio 2006 [1322854]

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[doc. web n. 1322854]

Provvedimento del 20 luglio 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze con le quali Elena Renzi, aveva chiesto a Mps Banca personale S.p.A. di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano con particolare riferimento "a ogni atto, rapporto e documento concernente il/i contratto/i di conto corrente e tutti i conti titoli (…), le operazioni di investimento, gli ordini di acquisto  (…)" alla stessa riferiti;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 aprile 2006 con il quale la ricorrente, rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Bagianti, ha ribadito la richiesta di accesso ai dati che la riguardano relativi, tra l´altro, al "contratto originario regolante il rapporto di conto corrente n. (…) e tutti i titoli esistenti a suo nome (…)", nonché alle operazioni di investimento e agli ordini di acquisto titoli "compiuti da, presso o tramite ovvero con l´intermediazione dell´istituto" (avendo da quest´ultimo ricevuto solo un parziale riscontro contenente peraltro "documenti (…) palesemente illeggibili");

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 6 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note anticipate via fax dalla resistente in data 25 maggio 2006 e 12 luglio 2006 con le quali la resistente ha integrato il riscontro già fornito, restando altresì a disposizione per eventuali, ulteriori richieste;

VISTO il fax inviato il 23 giugno 2006 con il quale la ricorrente, nel prendere atto delle informazioni fornite, ha ritenuto "sufficiente ai propri fini quanto ricevuto" dalla società resistente;

RITENUTO pertanto, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Mps Banca personale S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Mps Banca personale S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli