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Provvedimento del 20 settembre 2006 [1353393]

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[doc. web n. 1353393]

Provvedimento del 20 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 28 aprile 2006, presentato da Concetta Napolitano nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente ha chiesto conferma dell´esistenza di dati che la riguardano presso gli archivi della predetta società, di conoscerne l´origine, nonché di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 15 giugno 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 26 maggio 2006 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste della ricorrente, comunicando i dati personali relativi alla stessa e sostenendo di aver già dato riscontro alle predette richieste con "lettera raccomandata del 2 dicembre 2005 (…) inviata all´indirizzo in cui la ricorrente è elettivamente domiciliata e mai giunta a destinazione";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente nel corso del procedimento fornito un idoneo riscontro alle richieste della ricorrente (a conferma di quanto già comunicato nella citata nota del 2 dicembre 2005 inviata a mezzo raccomandata a/r all´indirizzo indicato nell´istanza ex art. 7, ma di cui la ricorrente non risulta averne avuto conoscenza, essendo stato restituito al mittente dal servizio postale con l´indicazione "sconosciuto");

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 20 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli