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Attività giornalistica e tutela dei minori: aggiornata la Carta di Treviso - ALLEGATO - 26 ottobre 2006 [1356049]
- Autore:
- Garante per la protezione dei dati personali
- Doc-Web:
- 1356049
- Data:
- 26/10/06
- Argomenti:
- Giornalismo , Tutela dei minori
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[v. Provvedimento]
CARTA DI TREVISO DEL 5 OTTOBRE 1990
Attività giornalistica e tutela dei minori: aggiornata la Carta di Treviso - ALLEGATO - 26 ottobre 2006
CARTA DI TREVISO
PREMESSA
La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio
La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi -di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso- trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.
La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.
Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico -Vademecum Treviso '95- il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.
Tv, stampa, cinema, pubblicità ed Internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati nella società che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.
È quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.
L'aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa così una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell'informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell'Europa Unita.
CARTA DI TREVISO
Ordine dei giornalisti e Fnsi, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
Ordine dei giornalisti e Fnsi sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la Fnsi individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:
1. i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizione penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2. va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3. va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia , abusi e reati di ogni genere;
4. per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste,occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5. il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;
6. nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7. nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
8. se, nell'interesse del minore -esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi- si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;
9. particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;
10. tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
11. tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.
Ordine dei giornalisti e Fnsi raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca -con inchieste, speciali, dibattiti- la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.
Ordine dei giornalisti e Fnsi si impegnano, per le rispettive competenze:
ad auspicare, da parte di tutte le Associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
NORME ATTUATIVE
L'Ordine dei giornalisti e la Fnsi si impegnano a:
a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.
(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali )