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Provvedimento del 19 ottobre 2006 [1361995]

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[doc. web n. 1361995]

Provvedimento del 19 ottobre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 21 aprile 2006 con la quale la società Terribili Raimondo & C. s.r.l. aveva chiesto a Albacom S.p.A. (a seguito di problemi tecnici connessi al servizio telefonico "Vip-Voip" attivato da tale società) di accedere ai dati personali che la riguardano;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´11 luglio 2006 con il quale la società ricorrente, rappresentata e difesa dall´avv. Davide Iacovozzi, ha ribadito la propria richiesta di ottenere la comunicazione dei dati che la riguardano, nonché di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax dalla resistente in data 8 settembre 2006, con la quale Albacom S.p.A., nel fornire alcune indicazioni in ordine al trattamento effettuato, ha trasmesso alla ricorrente copia della documentazione richiesta;

VISTA la nota inviata via fax il 3 ottobre 2006 con la quale la società ricorrente, nel confermare l´avvenuta ricezione delle informazioni richieste, ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Albacom S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Albacom S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli