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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Pasquadibisceglie Paolo - 14 settembre 2006 [1368817]

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[doc. web n. 1368817]

 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Pasquadibisceglie Paolo - 14 settembre 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 38 del 14 settembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo all´atto di contestazione di violazione amministrativa del 9 agosto 2004 nei confronti di Pasquadibisceglie Paolo, quale esercente dell´impresa individuale Pa.ge.Mi. con sede in Trani (BA), via delle Crociate n. 27, per la violazione dell´art. 13 del d.lg. n. 196/2003 (di seguito Codice);

VISTO l´atto di contestazione di violazione amministrativa n. 27576/36178/30 del 9 agosto 2004 con cui è stata contestata a Pasquadibisceglie Paolo, quale esercente dell´impresa individuale Pa.ge.Mi. la violazione dell´art. 13 (sanzionata dall´art. 161) del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto sopra indicato che la parte non risulta aver effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO che la contestazione trae origine dalla trasmissione, giunta all´Autorità con prot. n. 25276 del 5 luglio 2004, dei processi verbali di accertamento di illeciti amministrativi datati 4 e 10 giugno 2004, redatti dal Comando compagnia di Trani della Guardia di finanza ed inerenti un sistema di videosorveglianza presso un esercizio commerciale mediante il quale sono state effettuate registrazioni raccolte in videocassette, da cui risulta pacifico che il medesimo sistema acquisisce immagini che rendono identificabili i soggetti ripresi dalle telecamere;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con il quale Pasquadibisceglie Paolo, esercente dell´impresa individuale Pa.Ge.Mi., ha chiesto l´annullamento e/o la riforma della contestazione amministrativa, con le seguenti deduzioni:


a) non avrebbe avuto legale conoscenza del processi verbali di accertamento di illecito amministrativo redatti dal Compagnia della Guardia di finanza di Trani;

b) con decreto 2090/04 del 21 giugno 2004, il giudice per le indagini preliminari di Trani ha ordinato il dissequestro di parte di quanto sequestrato dalla Guardia di finanza ritenendo in parte illegittimo l´accesso degli agenti presso i locali dell´esercizio commerciale. La contestazione dell´Autorità, basandosi esclusivamente sugli atti di accertamento svolti dalla Guardia di finanza, sarebbe quindi illegittima per eccesso di potere sotto il sintomatico profilo dell´invalidità derivata, per aver adottato la sanzione assumendo a presupposto provvedimenti annullati;

c) il titolare ha installato il sistema di videosorveglianza spinto dall´urgenza di provvedere alla propria difesa, ripromettendosi di provvedere successivamente al rispetto degli adempimenti normativi, atteso che tale impianto era stato installato da pochi giorni;

VISTA la richiesta di audizione formulata nel predetto scritto difensivo, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la convocazione per audizione ai sensi dell´ art. 18 della legge n. 689/1981 n. 8085 del 26 aprile 2004 inviata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 24 maggio 2005 nel quale sono state ribadite le osservazioni formulate nella memoria difensiva;

RILEVATO che l´attività svolta dal Pasquadibisceglie Paolo quale esercente dell´impresa individuale Pa.Ge.Mi. configura un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di fornire idonea informativa agli interessati nelle forme e con le modalità previste dall´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui ai provvedimenti in materia di videosorveglianza adottati da questa Autorità il 20 novembre 2000 ed il 29 aprile 2004;

RITENUTO che le argomentazioni difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) relativamente al rispetto delle vigenti disposizioni sulla notificazione di atti, i processi verbali di accertamento dell´illecito amministrativo redatti nei confronti di Pasquadibisceglie Paolo, quale esercente dell´impresa individuale Pa.Ge.Mi., risultano da questi regolarmente sottoscritti e ricevuti in copia;

b) l´assunto che la contestazione della sanzione ha quale presupposto provvedimenti (pp.vv. di accertamento di illeciti amministrativi) annullati, non risulta fondato. Il decreto di dissequestro in atti n. 2090/04 del 21 giugno 2004 emesso dal giudice per le indagini preliminari di Trani riguarda profili nettamente distinti ed autonomi da quanto rilevante per la violazione amministrativa (dissequestro per alcune smart card); inoltre, da detto decreto non si evince in alcun modo l´asserita illegittimità dell´accesso operato dalla Guardia di finanza;

c) l´art. 13 del Codice stabilisce che "l´interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati …" sul trattamento dei loro dati in riferimento a qualunque informazione, relativa a persone identificate o identificabili, informazioni che sono presenti anche nelle immagini trattate da sistemi di videosorveglianza;

RITENUTA pertanto configurata, nei confronti di Pasquadibisceglie Paolo quale esercente dell´impresa individuale Pa.ge.Mi. con sede in Trani (BA), via delle Crociate n. 27, l´ipotesi di violazione dell´obbligo di informativa previsto dall´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 13 del medesimo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro da  3.000,00 a 18.000,00;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di euro 3.000,00 (euro tremila);

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Pasquadibisceglie Paolo, quale esercente dell´impresa individuale Pa.ge.Mi. con sede in Trani (BA), via delle Crociate n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (euro tremila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al citato Pasquadibisceglie Paolo di versare la somma di euro 3.000,00 (euro tremila/00) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1368817
Data
14/09/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca