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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Laboratorio di analisi dr. Francesco Prusciano s.r.l. - 14 settembre 2006 [1368987]

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[doc. web n.1368987]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Laboratorio di analisi dr. Francesco Prusciano s.r.l. - 14 settembre 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 35 del 14 settembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 19 ottobre 2004 nei confronti del Laboratorio di analisi dr. Francesco Prusciano s.r.l., sito in Taranto lungomare Vittorio Emanuele n. 15 in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 24029 datata 16 giugno 2004) ed a fronte di specifica delega di questa Autorità (n. 2633 del 15 luglio 2004), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 19 ottobre 2004 dai quali è risultato che:

a) il laboratorio d´analisi tratta dati genetici e dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale riconducibili all´art. 37, comma 1, lett. a) e b) del Codice;

b) le finalità del trattamento sono relative al rilevamento di patologie da utilizzare per diagnosi, cura e prevenzione nel campo sanitario;

c) il trattamento è effettuato per il mezzo di banche dati elettroniche; considerato altresì, come dichiarato dalla parte, che non è stata effettuata per detti trattamenti la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. b) del Codice;

VISTO il verbale n. 18 del 19 ottobre 2004 con cui si è contestata alla predetta società la violazione prevista da menzionato art. 37 (e sanzionata dall´art. 163) del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha ribadito di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, ed ha motivato tale condotta con le seguenti deduzioni:


a) l´amministratore unico della società ha riconosciuto impropriamente che il laboratorio tratterebbe dati personali genetici e idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. a) e b) del Codice; ciò, anche in considerazione del fatto che non è stato mai ritenuto sufficientemente chiaro quali fossero i soggetti tenuti alla notificazione al Garante ai sensi del predetto art. 37;

b) in realtà il laboratorio effettuerebbe esclusivamente analisi di routine (intendendosi per tali quelle prestazioni aventi carattere chimico-clinico e microbiologico, strumentali alle esigenze di diagnosi della malattia e cura del paziente demandate all´attività medica), anche se in più settori specialistici, solo in casi eccezionali ed in via del tutto occasionale, verrebbero trattati anche dati genetici;

c) solo il medico, quindi, sarebbe in grado di organizzare in maniera sistematica quei dati e, pertanto, solo la diagnosi potrebbe essere considerata esaustiva o quanto meno idonea a rivelare lo stato di salute del paziente; quindi, solo all´atto della diagnosi il medico effettuerebbe un trattamento di dati riconducibile all´art. 37, comma 1, lett. a) e b);

VISTA la richiesta di audizione formulata nello scritto difensivo di cui sopra, formulata dal Laboratorio di analisi dr. Francesco Prusciano s.r.l. ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 n. 36142/38842/30 del 6 dicembre 2004 inviata da questa Autorità;

CONSIDERATO il verbale di audizione delle parti datato 13 dicembre 2004 nel quale il laboratorio ha ribadito quanto ipotizzato nella memoria difensiva, aggiungendo inoltre di voler effettuare la notificazione del trattamento dei dati all´Autorità, ai sensi dell´art. 37 del Codice, al più presto;
RILEVATO che l´attività svolta dal laboratorio configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37 e 38 del Codice;

RITENUTO che le ulteriori argomentazioni addotte dal laboratorio nelle memorie difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) per quanto attiene ai trattamenti di cui all´art. 37, comma 1, lettera a) (dati genetici), la norma prevede l´obbligo di notificazione ancorché il trattamento non avvenga in via sistematica;

b) i dati relativi alle risultanze delle analisi cliniche rientrano nella categoria dei dati sensibili secondo la definizione di cui all´art. 4, comma 1, lett. d) del Codice (dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) trattati sistematicamente;

c) il Codice indica i trattamenti di dati da notificare e demanda al Garante il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all´obbligo di notificazione, purché insuscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell´interessato in ragione delle modalità di trattamento o alla natura dei dati. Il Garante, con propria deliberazione del 31 marzo 2004 (Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all´obbligo di notificazione), non ha esonerato i laboratori di analisi dall´obbligo di notificazione per i casi previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b) del Codice; l´Autorità ha invece specificato (vedi note del 26 aprile 2004 in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  996680, e del 29 aprile 2004, rivolte anche ad associazioni operanti nel settore) che sono invece esonerati dall´obbligo di notificazione i trattamenti effettuati da singoli professionisti e da altri medici i quali, in forma associata, condividano il trattamento con altri professionisti,  mentre non è previsto un esonero per i trattamenti di dati genetici e biometrici effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e di riposo, aziende sanitarie, laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive), essendo il medesimo disposto solo in favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie e non per i trattamenti in quanto tali;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale identificata ne "La Repubblica" e, l´altra, su "La Gazzetta del Mezzogiorno";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

al Laboratorio di analisi dr. Francesco Prusciano s.r.l., sito in Taranto lungomare Vittorio Emanuele n. 15, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice indicata  in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Taranto", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Butarelli