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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1370764]

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[doc. web n. 1370764]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 13 ottobre 2006, presentato da Piero Caramella rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Cremona nei confronti di Fiditalia S.p.A. e Crif S.p.A., con il quale il ricorrente si è opposto al futuro trattamento dei dati che lo riguardano comunicati dalla predetta società finanziaria al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. in relazione ad un finanziamento di tipo revolving (accordato il 10 settembre 2001), sollecitandone altresì la cancellazione; rilevato che il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la segnalazione di "sofferenza" censita nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. (come da report datato 7.7.2006 allegato al ricorso) sarebbe illecita in quanto gli inadempimenti sarebbero stati causati dal comportamento negligente di Fiditalia S.p.A., la quale avrebbe presentato tardivamente all´incasso alcune delle cambiali consegnate dall´interessato "a garanzia e/o restituzione del finanziamento"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 13 novembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che i dati censiti nel proprio sistema di informazioni creditizie in relazione al finanziamento in questione riportano, ora, la "segnalazione di ritardi nei pagamenti (più di otto rate) regolarizzati a dicembre 2004"; rilevato che Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare tali dati, "non essendo ancora decorsi i termini di conservazione (24 mesi) dalla data di regolarizzazione", termine previsto per le informazioni di tipo negativo relative a ritardi superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati" (art. 6, comma 2, lett. b), del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti); rilevato, infine, che la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTA la nota inviata via fax il 13 novembre 2006 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il contratto dallo stesso sottoscritto (di cui è stata allegata copia), a fronte dell´erogazione della somma di 15.623,00 euro, prevedeva la restituzione di una somma totale di 18.040,56 euro mediante addebito diretto sul conto corrente bancario di 42 rate di 429,54 euro ciascuna; rilevato che, dopo essersi reso inadempiente rispetto al pagamento di tutte le rate fino ad allora maturate, soltanto nel gennaio 2003 il ricorrente ha rilasciato all´incaricato del recupero del credito un assegno per 7.500,00 euro ("volto a coprire gli insoluti maturati a quella data)", consegnando al medesimo incaricato anche un certo numero di cambiali per il pagamento del debito residuo; rilevato, pertanto, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la segnalazione negativa presente nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. non è stata originata dal ritardo nell´incasso di alcuni effetti cambiari, bensì dai numerosi ritardi maturati dal ricorrente nell´adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto (copia della posizione contabile relativa al ricorrente è stata allegata alla nota); rilevato che, avendo il ricorrente "regolarizzato la propria posizione debitoria solamente il giorno dell´incasso della cambiale avente data di scadenza 20.12.2004", la richiesta di cancellazione della segnalazione in questione non può, ad avviso di Fiditalia S.p.A., essere accolta, non essendo ancora decorso il termine di conservazione di 24 mesi previsto per le informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, superiori a due rate o mesi, termine che scadrà il prossimo 20 dicembre 2006; rilevato, infine, che tale resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTA la nota inviata via fax il 13 novembre 2006 con la quale il ricorrente ha dichiarato che il contenzioso insorto con Fiditalia S.p.A. è stato definito il 20 gennaio 2003 con un accordo transattivo "a saldo e stralcio di ogni residuo debito" (copia dell´accordo è stato inviato in allegato alla nota); rilevato che il ricorrente ha sostenuto che, prima di tale accordo, Fiditalia S.p.A. non avrebbe effettuato alcuna segnalazione del proprio nominativo e che la segnalazione in questione si riferirebbe al mancato pagamento puntuale di alcune delle citate cambiali, in quanto presentate tardivamente all´incasso dalla società finanziaria;

VISTA la nota di replica inviata da Fiditalia S.p.A. il 20 novembre 2006 con la quale tale società ha ribadito le proprie posizioni sostenendo che la segnalazione nella banca dati di Crif S.p.A. del nominativo dell´interessato è avvenuta per effetto dei "gravi e ripetuti ritardi maturati (…) in relazione al previsto piano di rimborso della somma mutuata da Fiditalia", anziché "per un presunto errore di Fiditalia S.p.A. nel porre all´incasso le cambiali" offerte in garanzia;

RILEVATO che dalla documentazione in atti è emerso che i numerosi ritardi maturati dal ricorrente nell´attuazione del contratto di finanziamento sono stati oggetto di un accordo transattivo tra le parti intervenuto il 20 gennaio 2003 e che a seguito di ciò il ricorrente ha consegnato alcune cambiali per il pagamento del debito residuo, l´ultima delle quali è stata pagata il 20 dicembre 2004; rilevato, pertanto, che non risulta ancora decorso il termine di 24 mesi previsto per la conservazione delle informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, superiori a due rate o mesi (art. 6, comma 2, lett. b), del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti); rilevato, pertanto, che le richieste del ricorrente in ordine all´opposizione al trattamento e alla cancellazione dei dati devono essere dichiarate infondate in riferimento sia a Fiditalia S.p.A., sia a Crif S.p.A.;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli