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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1375150]

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[doc. web n. 1375150]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 17 luglio 2006, presentato da Mario Volpe nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento è illecito non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 18 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 20 settembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Agos S.p.A. in data 9 settembre 2002, ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 6 rate) non ancora regolarizzati"; ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta opererebbe, a proprio avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti;

VISTO che Crif S.p.A., con la nota del 20 settembre 2006, ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro (datata 28.2.2006 e allegata in atti) all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie; rilevato, inoltre, che Crif S.p.A. ha anche precisato che le informazioni creditizie relative alla posizione n. 2 della citata nota del 28.2.2006 (prestito finalizzato erogato da Renault Nissan Credit S.p.A. il 16 settembre 2002) "sono state cancellate, per effetto dell´intervenuta revoca del consenso, in quanto diventate informazioni creditizie di tipo positivo" in ragione del decorso dei tempi di conservazione previsti dall´art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia e buona condotta per le informazioni creditizie di tipo "negativo" relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati;

VISTA la nota inviata via fax il 15 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Agos S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al prestito erogato in data 9 settembre 2002 ed ancora in corso, il ricorrente "ha presentato dei gravi ritardi nel rimborso del finanziamento fin dalla rata n. 4, in scadenza il 15 marzo 2003" e che tali dati sono stati segnalati a Crif "mensilmente, mentre in CTC la pratica è stata segnalata il 15/9/2003"; rilevato che Agos S.p.A. ha sostenuto che, attualmente, il ricorrente risulta debitore di un importo complessivo di 415,70 euro relativi alle rate di ottobre e novembre 2006; rilevato che la stessa società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dal cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato, infine, che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i s.i.c. ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, Agos S.p.A. ha sostenuto che "la segnalazione è stata effettuata precedentemente all´entrata in vigore del codice deontologico" e che per tale motivo, a proprio avviso, tale "preavviso" non sarebbe dovuto;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005; ritenuto che il trattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti al citato finanziamento erogato da Agos S.p.A. e verificatisi successivamente a tale data non è stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressa ammissione dell´ente partecipante, che sia stato fornito il predetto preavviso; rilevato che in ordine a tale profilo, tenuto conto della specificità del rapporto di finanziamento in questione, il ricorso deve essere quindi accolto e che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, deve essere ordinato a Crif S.p.A. di sospendere la visibilità della posizione riferita a tale finanziamento dal sistema di informazioni creditizie gestito da tale società (sino a quando non verrà fornito al ricorrente dall´ente partecipante al sistema, Agos S.p.A., il predetto preavviso nei termini e con le modalità previste dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia) dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il 12 febbraio 2007;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella predetta nota di riscontro datata 28.2.2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" comunicando tale informazione al ricorrente sia presso l´indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto quindi che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l´interessato ricevuto già in merito un adeguato riscontro prima della proposizione del ricorso;

RILEVATO, invece, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Renault Nissan Credit S.p.A. il 16 settembre 2002, indicati alla posizione n. 2 della nota Crif del 28.2.2006 con la segnalazione di ritardi già regolarizzati, in quanto nel corso del procedimento la resistente ha dichiarato di averli cancellati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ordina a Crif S.p.A. di sospendere la visibilità della posizione riferita al finanziamento erogato da Agos S.p.A. il 9 settembre 2002, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il 12 febbraio 2007;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al finanziamento erogato da Renault Nissan Credit S.p.A. il 16 settembre 2002;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati "positivi";

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli