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Provvedimento del 21 dicembre 2006 [1378111]

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[doc. web n. 1378111]

Provvedimento del 21 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Salvatore Crisci presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara s.c. a r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´interessato ha ricevuto dall´istituto di credito resistente, di cui è dipendente, una contestazione disciplinare per aver prestato, durante un periodo di assenza dal servizio per malattia (legata ad un intervento chirurgico subito ad un ginocchio), "attività non compatibili con lo stato di malattia certificato" (ovvero per aver prestato la sua opera in favore di una società di cui la moglie è socia, utilizzando anche uno scooter).

Alla luce di ciò, l´interessato ha presentato, il 3 agosto 2006, un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto alla resistente l´origine dei dati personali afferenti il presunto svolgimento di un´attività lavorativa, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato mediante l´ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Ritenendo che tali informazioni personali siano state raccolte in violazione di legge, l´interessato si è opposto all´ulteriore trattamento dei dati, chiedendo anche il blocco dello stesso.

Non avendo ricevuto idoneo riscontro, l´interessato ha proposto ricorso al Garante con il quale ha chiesto la comunicazione dei dati personali che lo riguardano in forma intelligibile e ha ribadito tutte le richieste precedentemente formulate, rilevando in particolare che le informazioni che lo riguardano risulterebbero a suo avviso acquisite "in palese violazione non solo delle disposizioni contenute nel d.lg. n. 196 del 2003 ma anche nell´art. 5" della legge 300/1970, atteso che la società avrebbe "effettuato o fatto effettuare accertamenti a soggetti diversi dai servizi ispettivi degli enti previdenziali a cui, peraltro, non ha ritenuto di richiedere alcuna visita di controllo".  Con il ricorso, l´interessato ha altresì chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.   

A seguito della nota inviata dall´Autorità il 6 settembre 2006 ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Santocchio e Michele De Felice, ha risposto con nota anticipata via fax il 26 settembre 2006 e con memoria del 28 settembre 2006 con le quali ha sostenuto che:

  • "i controlli effettuati (… attraverso agenzia investigativa a tanto autorizzata ed in virtù di espresso mandato conferito) hanno riguardato esclusivamente comportamenti tenuti dal lavoratore in occasione di un periodo di assenza dal lavoro per certificata malattia (…)";
  • tali controlli "giammai (…) hanno riguardato aspetti in alcun modo afferenti lo stato di infermità denunciato, motivo per cui gli stessi non possono affatto qualificarsi "accertamenti sanitari"", avendo la banca avuto solo interesse ad "accertare se il proprio dipendente, in occasione di assenze dal lavoro per malattia, abbia tenuto comportamenti che dimostrino l´insussistenza della patologia o dell´impedimento denunciato, ovvero che abbiano potuto compromettere o ritardare la guarigione";
  • i controlli posti in essere sarebbero quindi "pienamente legittimi e conformi alle disposizioni di cui alla legge n. 300/1970 (così Cassazione 8.5.2001 n. 6236) così come alla vigente normativa in materia di privacy";
  • i dati personali raccolti non avrebbero a suo avviso natura sensibile e il loro trattamento è volto "esclusivamente" a "far valere e/o difendere in sede giudiziaria il proprio diritto all´esercizio dell´azione disciplinare nei confronti di un proprio dipendente per (gravi) violazioni delle regole comportamentali contrattuali e/o legali, e tanto per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento";
  • "la evidente e piena liceità del comportamento tenuto dalla banca consente di ritenere parimenti inammissibile (in virtù della disposizione di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) d. lg. n. 196/2003) la richiesta di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 l. cit., considerato che dalla comunicazione dei dati richiesti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive e per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria"; ciò, tenendo anche conto del fatto che "la normativa processuale vigente prevede (…) che i mezzi di prova vengano compiutamente ed immodificabilmente articolati e dedotti rispettivamente, per la parte ricorrente nel ricorso introduttivo (art. 414 n. 5 c.p.c.), per la parte convenuta (…), nella memoria di costituzione di cui all´art. 416 c.p.c.";

Con memoria del 2 ottobre 2006, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, ritenendo, da un lato, illeciti i controlli effettuati per il tramite dell´agenzia di investigazione, dal momento che gli stessi sarebbero consentiti solo se volti a verificare "atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell´obbligazione" contrattuale (Cass., sez. lav., sent. n. 9167 del 7 giugno 2003). Il ricorrente ritiene, dall´altro, inapplicabile al caso di specie l´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, tenuto conto del fatto che "la presunta attività investigativa" si sarebbe svolta ben due mesi prima della contestazione disciplinare e quattro mesi prima della richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice; sarebbe quindi decorso "qualsiasi arco temporale in cui si possa in ipotesi configurare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive e per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria".

Con memorie pervenute il 9 ottobre e il 18 dicembre 2006 la resistente ha ribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato ed applicabile l´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, anche in considerazione del fatto che "gli accertamenti effettuati rappresentano il materiale probatorio sulla base del quale la banca intende sostenere le proprie ragioni in giudizio" dal momento che anche il datore di lavoro ha la facoltà "di agire in giudizio per accertare la legittimità della sanzione disciplinare eventualmente irrogata e che la facoltà in esame deve ritenersi sussistente a prescindere dalla posizione processuale della parte che effettua il controllo (quale attrice o convenuta)".

A seguito della proroga dei termini del procedimento disposta dall´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, con memoria pervenuta il 30 novembre 2006 il ricorrente ha ribadito le proprie considerazioni, nonché le richieste avanzate con il ricorso.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali relativi al ricorrente, da parte della banca presso cui lo stesso presta servizio, in relazione all´avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Alla luce dell´eccezione prospettata da parte resistente, va rilevato anzitutto che i diritti di cui all´art. 7, comma 2, del Codice, esercitati dal ricorrente, devono essere esaminati in rapporto all´art. 8, comma 2, lettera e), del medesimo Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio di tali diritti per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del medesimo art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata caso per caso, in relazione alle informazioni richieste e ai diritti specificamente esercitati e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie il ricorrente ha esercitato (con l´istanza del 3 agosto 2006 richiamata nel ricorso quale previo interpello preventivo ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice) esclusivamente i diritti di cui all´art. 7, comma 2, del medesimo Codice.

Alla luce di ciò, va constatato che la banca resistente non ha fornito, nel procedimento, elementi concreti volti a giustificare il differimento dell´esercizio di tali specifici diritti esercitati dal ricorrente, avendo la stessa dichiarato, in modo generico, solo che "un pregiudizio" potrebbe derivarle dalla comunicazione dei dati personali del ricorrente raccolti dall´agenzia di investigazione. L´eccezione della resistente deve essere quindi disattesa e il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. La società resistente dovrà pertanto fornire riscontro al riguardo all´interessato, entro il 5 febbraio 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Deve essere dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste di conoscere l´origine dei dati e le modalità, le finalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, avendo la resistente fornito su tali punti un sufficiente riscontro.

Il ricorso deve essere poi dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta del ricorrente volta ad ottenere la comunicazione intelligibile dei dati personali che lo riguardano, dal momento che la stessa è stata proposta esclusivamente dinanzi al Garante e non era stata ricompresa tra i diritti fatti valere in precedenza dinanzi al titolare del trattamento con l´interpello preventivo di cui agli artt. 8 e 146 del Codice.

Infine, devono essere dichiarate infondate la richiesta di blocco e l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali in questione, dal momento che dagli atti prodotti non risulta che lo stesso sia stato effettuato in violazione di legge.

I dati personali raccolti –senza il consenso dell´interessato alla luce di quanto previsto dall´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice– non risultano, dalla documentazione acquisita in atti, essere stati trattati in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità di tutelare il diritto della società al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Quanto alla ritenuta violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 300/1970, va rilevato che, in diverse occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le disposizioni sul divieto di accertamenti del datore di lavoro circa l´infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente non precludono al datore stesso la possibilità di contestare le risultanze di accertamenti sanitari "anche valorizzando ogni circostanza di fatto –pur non risultante da un accertamento sanitario– atta a dimostrare l´insussistenza della malattia o la non idoneità di quest´ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l´assenza, quale in particolare lo svolgimento di un´altra attività lavorativa". Alla luce di ciò è stata quindi riconosciuta la "facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento dell´attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro". Tale facoltà –come ribadito dal Garante in una recente decisione (cfr. provv. del 9 novembre 2006, doc. web n. 1366180)– può essere esercitata anche per mezzo del lecito utilizzo dell´attività di un´agenzia investigativa privata, laddove la stessa non sia volta –come vietato dall´art. 5 della legge n. 300/1970– ad accertare l´idoneità e l´infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, limitandosi piuttosto, come risulta dagli atti nel caso di specie, alla sola osservazione di comportamenti esteriori potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia (cfr. Cass. 3 maggio 2001, n. 6236).

La constatata infondatezza sia della richiesta di blocco, sia dell´opposizione all´ulteriore trattamento, lasciano comunque impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere nella competente sede giudiziaria i profili relativi alla fondatezza della contestazione disciplinare ricevuta.

Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alle richieste del ricorrente volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, ordinando a Banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara s.c. a r.l. di fornire all´interessato tali informazioni entro il 5 febbraio 2007, inviando conferma dell´avvenuto adempimento, entro la medesima data, a questa Autorità;

b) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo;

c) dichiara inammissibile la richiesta di accedere ai dati personali che riguardano il ricorrente;

d) dichiara infondate la richiesta di blocco del trattamento dei dati personali e l´opposizione al loro ulteriore trattamento;

e) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli