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Provvedimento del 21 dicembre 2006 [1378378]

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[doc. web n. 1378378]

Provvedimento del 21 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato l´11 settembre 2006, presentato nei confronti di Banca Intesa S.p.A. da Gianni, Gabriele e Gianfranco Gerbella ed Emilia Ernesta Longoni (quest´ultima deceduta nel corso del procedimento), rappresentati e difesi dall´avv. Luca Scaltriti, con il quale i ricorrenti (correntisti della banca) hanno ribadito la richiesta,  formulata in due istanze del 4 e 16 maggio 2006, volta ad ottenere conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano relativi alla sottoscrizione di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina (rispetto ai quali è insorta una controversia in ordine alla "nullità dei contratti di acquisto"); rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 3 novembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 9 ottobre 2006 e 30 novembre 2006, con le quali la banca resistente ha sostenuto di aver comunicato ai ricorrenti (nonché agli eredi della sig.a Longoni nel frattempo deceduta) i dati personali che li riguardano e di aver posto "a disposizione dei medesimi la documentazione reperita", ma che "né il legale di parte, né i ricorrenti si sono presentati per il ritiro" dei predetti documenti;

VISTE le note datate 31 ottobre 2006 e 11 dicembre 2006, con le quali i ricorrenti, nel rilevare l´incompletezza del riscontro di Banca Intesa S.p.A., hanno ribadito la propria richiesta, sostenendo tra l´altro che, "a seguito della comunicazione del 6.10.2006, si sono recati in banca ma agli stessi non è stata fornita alcuna documentazione ulteriore" rispetto a quella già fornita dalla banca;

VISTA la nota inviata via fax il 15 dicembre 2006 con la quale Banca Intesa S.p.A. ha nuovamente sostenuto di aver posto a disposizione dei ricorrenti presso ciascuna delle filiali interessate "un apposito fascicolo in cui è confluita tutta la documentazione raccolta nel corso dell´intera attività di ricerca" con riferimento alle operazioni bancarie oggetto della richiesta di accesso, "confermando che taluni dei documenti indicati dai ricorrenti non sono stati rintracciati; rilevato che la banca ha anche ribadito che "a tutt´oggi… detta documentazione non è stata ritirata, sebbene uno dei ricorrenti si sia altre volte recato in filiale".

RILEVATO che deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la banca resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro ai ricorrenti in ordine alle richieste formulate, confermando agli interessati l´esistenza di dati personali che li riguardano e attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non essere riuscita a rintracciare ulteriori dati personali che li riguardano oltre a quelli già comunicati o messi a loro disposizione presso le competenti filiali dell´istituto di credito;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Intesa S.p.A nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Intesa S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti .

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli