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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1381657]

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[doc. web n. 1381657]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 7 agosto 2006 da Luigi Lezzi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha inoltre contestato la liceità di tale trattamento, non essendogli stata fornita né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 31 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 ottobre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata con riferimento ad un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 28 giugno 1999 ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, opererebbe, a proprio avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto a carico dei singoli partecipanti;

VISTO che Crif S.p.A., con la predetta nota, ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro, datata 13.01.2006, all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie;

VISTE le note inviate via fax il 17 novembre e il 6 dicembre 2006, in risposta a specifiche richieste di questa Autorità, con le quali Unicredit Clarima Banca S.p.A. ha sostenuto che il finanziamento erogato in data 28 giugno 1999, sottoscritto dal ricorrente in qualità di garante, pur avendo come data prevista di conclusione il 30.6.2004, presenta tuttora un insoluto relativo a rate già scadute di euro 1.024,79; rilevato che la stessa società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dal ricorrente anche in riferimento al consenso al trattamento dei dati personali unitamente alla relativa informativa; rilevato, infine, che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, Unicredit Clarima Banca S.p.A. ha sostenuto di non aver "mai inviato al titolare del rapporto alcuna comunicazione in tale senso"; ciò, in quanto "le informazioni relative ai ritardi nei pagamenti sono state segnalate al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A (…) da dicembre 2003 a giugno 2004", periodo nel quale, ad avviso di tale banca, "non vi era alcun obbligo informativo circa l´imminente registrazione dei dati" presso i sistemi di informazioni creditizie stessi; rilevato che tale banca ha ulteriormente precisato che "le suddette segnalazioni permangono in Crif a causa del perdurante mancato pagamento dell´importo dovuto";

VISTA la nota inviata via fax il 7 dicembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato che "le informazioni relative ai ritardi sono a tutt´oggi contribuite con (…) cadenza mensile, essendo il rapporto in questione ancora accordato (…), in linea con quanto previsto dall´art. 4, comma 8, del codice di deontologia e buona condotta";

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto nel corso del procedimento dalla parte resistente, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione con riferimento ai ritardi nei pagamenti delle rate scadute a partire dal 1° maggio 2005; ritenuto, quindi, che il trattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti al finanziamento erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. il 28 giugno 1999 non è stato effettuato in modo lecito in quanto tali inadempimenti, per quanto verificatisi e inizialmente segnalati al sistema di informazioni creditizie di Crif S.p.A. prima del 1° maggio 2005, sono tuttora oggetto di contribuzione mensile, trattandosi di rapporto giuridico ancora in essere; rilevato che in ordine a tale profilo, tenuto conto della specificità del rapporto di finanziamento in questione, il ricorso deve essere quindi accolto e che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, deve essere ordinato a Crif S.p.A. di sospendere la visibilità della posizione riferita a tale finanziamento dal sistema di informazioni creditizie gestito da tale società (sino a quando verrà fornito al ricorrente dall´ente partecipante al sistema, Unicredit Clarima Banca S.p.A., il predetto preavviso nei termini e con le modalità previste dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia), dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il 12 febbraio 2007;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro, datata 13.1.2006, all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citata nota di riscontro del 13.1.2006, aveva dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- e che per tale motivo il ricorso deve essere dichiarato sul punto infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ordina a Crif S.p.A. di sospendere la visibilità della posizione riferita al finanziamento erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. il 28 giugno 1999, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il 12 febbraio 2007;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "positivi".

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli