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Provvedimento del 10 gennaio 2007 [1381729]

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[doc. web n. 1381729]

Provvedimento del 10 gennaio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 ottobre 2006, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alfredo Contieri e dall´avv. Gennaro Macri presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti dell´Agenzia delle entrate; visto che il ricorrente, dopo aver ricoperto con decorrenza dal 3.12.2002  "l´incarico di direzione provvisoria dell´Ufficio del direttore della Direzione centrale affari generali, con conseguente trasferimento della sede di servizio da WK –dove prestava servizio (…)- a Roma", con atto del 19.4.2004 si vedeva revocato tale incarico, continuando tuttavia a prestare la propria attività presso il medesimo ufficio in qualità di collaboratore; rilevato che con provvedimento del 25.8.2004, il ricorrente veniva trasferito nuovamente a WK "- con effetto immediato e senza che lo scrivente l´avesse in alcun modo richiesto-" presso la Direzione regionale della KY, ritenuta dall´Agenzia "sede di organica appartenenza" del ricorrente; rilevato che successivamente la Direzione centrale del personale (Ufficio contenzioso e disciplina) comunicava alla Direzione regionale della KY (settore Gestione risorse, Ufficio normativa del lavoro), "per l´adozione delle eventuali iniziative del caso", la presenza del ricorrente all´udienza del 27 settembre 2004 (tenutasi dinanzi il Tribunale di Roma nell´ambito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dall´interessato per la sospensione del provvedimento di revoca del citato incarico dirigenziale), "nonostante che, come comunicato per le vie brevi (dalla medesima Direzione regionale della KY), lo (scrivente) risultasse assente dal servizio per malattia senza soluzione di continuità dal 6 settembre 2004 al 5 ottobre 2004", (comunicazione alla quale la Direzione regionale della KY ha risposto il 15.10.2004, dichiarando di non ritenere opportuna l´adozione di alcuna iniziativa "non sussistendone i presupposti" );

RILEVATO che l´interessato ha inviato all´Agenzia un´istanza datata 1° febbraio 2006 con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto, in particolare, di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati sensibili attinenti al suo stato di salute all´epoca dei fatti in questione, acquisiti "per le vie brevi" da parte della citata Direzione centrale; rilevato che l´interessato ha anche chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato;

RILEVATO che l´Agenzia, con nota del 17 febbraio 2006 dell´Ufficio contenzioso e disciplina della Direzione centrale del personale, ha fornito riscontro alla citata istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ritenendo lecito il trattamento dei dati personali, "ivi compresi quelli sensibili riguardanti lo stato di salute dei propri dipendenti", per le finalità connesse "allo svolgimento e alla gestione del rapporto di lavoro"; rilevato che l´Agenzia ha sostenuto che, successivamente alla menzionata udienza del 27 settembre 2004, si è svolto un colloquio telefonico, "diretto e riservato", tra il responsabile dell´Ufficio contenzioso e disciplina della Direzione centrale del personale ("istituzionalmente competente alla trattazione della controversia di lavoro" promossa dall´interessato) e il capo settore gestione personale della Direzione regionale della KY ("all´epoca titolare (…) dell´Ufficio normativa del lavoro, che cura il contenzioso a livello regionale, e responsabile ad interim anche dell´Ufficio amministrazione del personale, che si occupa della gestione delle presenze ed assenze del personale"), colloquio motivato dalla necessità di aggiornare la Direzione regionale (presso la quale l´interessato era tornato a prestare servizio) circa l´esito di detta udienza e seguito dall´invio della citata nota del 12 ottobre 2004 ("inoltrata in via riservata"), per l´eventuale adozione da parte della stessa Direzione regionale delle determinazioni di competenza;  rilevato che, sempre nella medesima nota del 17 febbraio 2006, l´Agenzia ha sostenuto che tale scambio di informazioni tra le due Direzioni coinvolte si è svolto nell´ambito di "una ordinaria attività di verifica dell´osservanza delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di assenza dal servizio" che impongono, nell´ipotesi di assenza per malattia, "l´obbligo di reperibilità del dipendente presso il proprio domicilio nelle previste fasce orarie (…)"; rilevato che l´Agenzia ha individuato, quali responsabili del trattamento dei dati sensibili dell´interessato, i responsabili pro tempore dell´Ufficio amministrazione del personale della Direzione regionale della KY (per i trattamenti relativi ad assenze dal servizio ed eventuale recupero della retribuzione), dell´Ufficio normativa del lavoro della stessa Direzione regionale della KY (per i trattamenti relativi a procedimenti disciplinari e contenzioso), nonché dell´Ufficio contenzioso e disciplina della Direzione centrale del personale (per i trattamenti relativi al contenzioso sorto a seguito di provvedimenti adottati dagli uffici centrali, nonché con funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell´attività dell´Ufficio normativa del lavoro della Direzione regionale della KY);

RILEVATO che l´interessato, ritenendo parziale e generico il riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, ha proposto ricorso al Garante chiedendo, in particolare, la specifica individuazione del nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili relativi al suo stato di salute nel periodo settembre-ottobre 2004, ritenendo insufficienti le indicazioni fornite dall´Agenzia delle entrate; rilevato inoltre che il ricorrente, oltre ad alcune richieste non riconducibili alle posizioni giuridiche specificamente tutelate dall´art. 7 del Codice, ha sostenuto che la Direzione centrale del personale e la Direzione regionale della KY avrebbero trattato i dati personali che lo riguardano in modo illecito; ciò, anche in riferimento alla circostanza che quest´ultima Direzione, attraverso la citata nota del 15.10.2004 (nella quale aveva comunque sostenuto la compatibilità tra lo stato di salute del ricorrente  e la possibilità di partecipare all´udienza del 27 settembre 2004), avrebbe comunicato "la diagnosi rilevata dal certificato medico esibito dal ricorrente al rientro dal periodo di malattia (…)"; rilevato che il ricorrente, opponendosi a tale trattamento dei dati che lo riguardano, ha pertanto chiesto al Garante di ordinarne la cessazione e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 novembre 2006 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 7 novembre 2006 con la quale la resistente ha sostenuto di aver già dato puntuale riscontro a tutte le richieste formulate dall´interessato nell´istanza ex art. 7 del Codice attraverso la nota del 17 febbraio 2006 allegata agli atti del ricorso;

VISTA la memoria inviata il 10 novembre 2006 con la quale il ricorrente ha ribadito di ritenere insoddisfacente il riscontro fornito dalla resistente precedentemente al ricorso, rilevando in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il responsabile del settore gestione del personale della Direzione regionale della KY ha ricoperto l´incarico di direzione ad interim dell´ufficio Amministrazione del personale solo fino al 2 agosto 2004, "vale a dire circa due mesi prima dell´episodio contestato al ricorrente"; pertanto, non avrebbe avuto motivo di conoscere le informazioni relative alle assenze per malattia del ricorrente;

VISTA la memoria parimenti inviata il 10 novembre 2006 con la quale la resistente, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella citata nota del 17 febbraio 2006, ha sostenuto che il trattamento dei dati sensibili attinenti allo stato di salute del ricorrente è stato lecito, posto che il contestato scambio di informazioni non ha comportato alcuna "comunicazione" di dati secondo la relativa definizione normativa contenuta nell´art. 4 del Codice, non essendo i dati fuoriusciti dalla sfera di titolarità dell´Agenzia ed essendo avvenuto solo "tra le articolazioni dell´Agenzia che, a livello centrale e periferico, risultano istituzionalmente competenti a trattare i dati del personale dipendente"; rilevato inoltre che la resistente ha sostenuto che la Direzione regionale della KY avrebbe, come richiesto dalla Direzione centrale del personale, informato quest´ultima circa l´effettiva riassunzione o meno in servizio del ricorrente presso la struttura dove lo stesso era stato nuovamente trasferito, mentre, come già ampiamente illustrato nei precedenti scritti difensivi, la Direzione centrale del personale aveva successivamente informato la Direzione regionale del personale della presenza del ricorrente all´udienza del 27 settembre 2004 (giorno in cui lo stesso risultava assente per malattia) perché quest´ultima, quale sede di competenza, provvedesse "alla verifica dell´osservanza delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di assenza dal servizio"; rilevato, infine, che la resistente ha precisato di aver già informato il ricorrente, con la citata nota del 17 febbraio 2006, in ordine ai responsabili del trattamento designati dall´Agenzia, indicando gli uffici che svolgono le attività di trattamento, anziché le persone fisiche ad essi preposte;

VISTO il verbale dell´audizione del 13 novembre 2006 nel corso della quale la resistente ha ricevuto copia della memoria inviata dal ricorrente il 10 novembre ed ha manifestato l´intenzione di inviare ulteriori note di replica in merito;

VISTA le note integrative inviate il 28 novembre e il 19 dicembre 2006 con le quali il ricorrente ha ritenuto insoddisfacenti i riscontri della resistente sottolineando nuovamente come il trattamento dei dati personali attinenti, in particolare, al proprio stato di salute sia avvenuto tra uffici che non erano legittimati a trattarli in quanto l´Ufficio contenzioso e disciplina a livello centrale e l´Ufficio normativa del lavoro a livello regionale avrebbero potuto trattarli soltanto nell´ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, di un contenzioso sorto a seguito di un´ingiustificata assenza dal servizio dell´interessato;

VISTA la memoria inviata l´11 dicembre 2006 con la quale la resistente ha sostenuto di aver già indicato al ricorrente, nella propria nota del 17 febbraio 2006, le strutture appartenenti all´area del personale che in qualità di responsabili del trattamento hanno trattato i suoi dati sensibili; rilevato, infine, che, a parere della resistente, l´errore materiale in cui è incorsa l´Agenzia nell´indicare quale responsabile ad interim dell´Ufficio amministrazione del personale il responsabile del settore gestione del personale, che era invece già cessato da tale incarico temporaneo, non incide sulla liceità del trattamento dei dati del ricorrente, posto che l´Ufficio amministrazione del personale e l´Ufficio normativa del lavoro della Direzione regionale della KY sono comunque incardinati nel settore gestione del personale il cui responsabile è investito di funzioni di vigilanza e coordinamento sugli uffici sottoposti ed era quindi "legittimato a gestire le informazioni in oggetto";

RILEVATO che con il ricorso al Garante possono essere fatte valere esclusivamente le specifiche posizioni giuridiche tutelate dall´art. 7 del Codice già oggetto di previa istanza rivolta al titolare o al responsabile del trattamento; rilevato che nell´istanza del 1° febbraio 2006 l´interessato ha chiesto esclusivamente di conoscere le finalità e le modalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ove designato ai sensi dell´art. 29 del Codice;

RILEVATO che deve essere pertanto dichiarata in questa sede inammissibile l´opposizione al trattamento dei dati personali effettuato, ad avviso del ricorrente, in modo illecito, in quanto non è stata previamente formulata una richiesta al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice;

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato invece infondato in ordine alle restanti richieste avendo l´Agenzia delle entrate fornito in merito un sufficiente riscontro già prima della presentazione del ricorso, precisando le modalità e le finalità del trattamento e indicando, attraverso la specifica individuazione degli uffici preposti, i responsabili del trattamento dei dati sensibili del ricorrente (nella persona dei responsabili pro tempore degli uffici medesimi) e, nella lettera del 17 febbraio 2006, anche gli ambiti di competenza di ogni singolo responsabile;

RISERVATA l´autonoma verifica da parte di questa Autorità, in separata sede, in ordine ad alcuni specifici aspetti del trattamento dei dati personali in questione, con particolare riferimento all´utilizzo di certificati medici contenenti la diagnosi del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento;
b) dichiara infondato il ricorso in relazione alle restanti richieste;
c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 10 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1381729
Data
10/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso