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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Oristano 5 - 8 febbraio 2007 [1385839]

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[doc. web n. 1385839]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Oristano 5 - 8 febbraio 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 7  dell´8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 18 maggio 2005 nei confronti dell´Azienda unità sanitaria locale nr. 5 di Oristano, sita in Oristano via Carducci n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 7738 datata 21 aprile 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 7740 del 21 aprile 2005), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 18 maggio 2005 dai quali è risultato che l´Asl effettua, in qualità di titolare,  trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice (dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica e relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria, trattati su supporti elettronici e cartacei) da epoca anteriore al 1° gennaio 2004; considerato altresì, come dichiarato dalla Asl, che quest´ultima ha effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice in data 26 ottobre 2004 e, quindi, oltre il termine previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);

VISTO il verbale n. 100 del 18 maggio 2005 con cui si è contestata alla predetta Azienda sanitaria la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´azienda ha ribadito di aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice in ritardo, così argomentando:

a) il ritardo nell´effettuazione della notificazione al Garante è dovuto all´oscura formulazione dell´art. 37 del Codice che avrebbe generato, nella più totale e assoluta buona fede, dubbi interpretativi;

b) la tardiva notificazione al Garante non costituisce una violazione assimilabile alla omissione o alla incompleta notificazione al Garante;

c) il carattere di perentorietà del termine di scadenza della notificazione al Garante non è previsto in maniera specifica né dall´art. 181, né da alcuna altra norma del Codice;

RILEVATO che l´attività svolta dall´azienda configura un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

RITENUTO che le ulteriori argomentazioni adottate dall´Azienda nelle memorie difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) il Codice indica i trattamenti di dati da notificare e demanda al Garante il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all´obbligo di notificazione, purché insuscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell´interessato in ragione delle modalità di trattamento o alla natura dei dati. In particolare l´art. 37, comma 1, lett. b) prevede specificamente che debbano essere notificati i trattamenti di "dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria"; tali trattamenti sono richiamati anche nelle istruzioni per la compilazione della notificazione, e il Garante, nella deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, non ha previsto esoneri per le aziende sanitarie;

b) il disposto del richiamato art. 163 del Codice recita: "Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 ... omissis...". La locuzione "... non provvede tempestivamente ..." rende con evidenza rilevante, sotto il profilo sanzionatorio, non solo l´omissione della notificazione, ma anche la sua intempestività, atteso peraltro che l´art. 38, comma 1, del Codice specifica che "la notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell´inizio del trattamento";

c) il titolare del trattamento che aveva già iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo avesse notificato in passato, doveva procedere, se tenuto in relazione al trattamento effettuato, ad una nuova notificazione da effettuarsi entro il termine transitorio del 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)), che nel caso di specie è stata invece effettuata solo in data 26 ottobre 2004;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche, di cui una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata ne "La Repubblica" e, l´altra, ne "La Nuova Sardegna";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´ Azienda unità sanitaria locale nr. 5 di Oristano, sita in Oristano via Carducci n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche  "La Repubblica" e "La Nuova Sardegna";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Oristano" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli